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LIB. I. §. §. 74-79. 27

§. 74. Così riguardo allo straniero . . . . . che ha preso moglie, e dopo la nascita di un figlio ha conseguito il Cittadinatico per altra via, richiesto l’imperator Adriano se fosse da ammettere a provare la causa, rispose che sì, come se rimasto fosse straniero; da ciò deduciamo che anche lo straniero possa provare la causa. §. 75. . . .

(Mancano le parole di quasi otto linee.)


§. 76. . . . se si ammogliò, come dissimo sopra, ha contratto un matrimonio valido, ed il figlio nato da loro, diviene cittadino romano e soggetto alla patria potestà. §. 77. Così se una cittadina romana ha sposato uno straniero . . . . la condizione del figlio è pari a quella di uno procreato da straniera. Oggi in forza del Senatusconsulto promosso da Adriano comunque non siavi stato conubium fra una cittadina romana ed uno straniero, il figlio loro è reputato figlio giusto del padre. §. 78. Dicendo che il fanciullo nato da un matrimonio di cittadina romana con uno straniero nasca straniero

(Mancano quasi quattordici linee.)


§. 79. . . . . anche quelli che si dicono Latini; e queste regole si applicano pure agli altri Latini che formano tanti popoli, e che hanno le loro città, e che già erano conside-