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LIB. I. §. §. 69-73. 25

che credendo sposare un latino, secondo la Legge Aelia Sentia, abbia sposato uno straniero; essendo stato cosi sancito in questo caso dal senatus consulto; egualmente succede se una cittadina romana sposa un deditizio creduto da lei cittadino romano, o anche latino secondo la Legge Aelia Sentia; se non che, in questo caso il deditizio non cangia condizione, ed il figlio benchè divenga cittadino romano non cade sotto la potestà del padre. §. 69. Parimenti una latina che sposò uno straniero credendolo latino, può a tenore del senatus consulto, nato il figliuolo, dare la prova dell’errore, e con ciò divengono tutti cittadini romani, ed il figlio viene a cadere sotto l’autorità del padre. §. 70. Lo stesso principio si applica al latino che sposa nei termini della Legge Aelia Sentia una straniera credendola latina o romana cittadina. §. 71. Inoltre il cittadino romano che credendosi latino avesse sposato una latina, ha la facoltà, nascendogli un figlio, di dare la prova dell’errore come se si fosse ammogliato secondo la Legge Aelia Sentia. Lo stesso vale per coloro che credendosi stranieri, benchè fossero cittadini romani, avessero sposato straniere; il senatus consulto acconsente ai medesimi dopo la nascita di un figlio, di provare la causa dell’errore; in seguito la moglie straniera è cittadina romana, ed il figlio.... non solo consegue il cittadinatico, ma viene eziandio sottoposto all’autorità paterna. §. 72. Si deve intendere come detto per la figlia quanto dissimo pel figlio. §. 75. Per ciò che concerne la prova dell’errore, non influisce di qual’età sia il figlio o la figlia..., soltanto che non può provarsi la causa dell’errore se il figlio o la figlia non abbia raggiunto un anno di età; e sò bene, che per un certo rescritto di Adriano, per provare la causa dell’errore . . . . . . . . . .

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