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LIB. I. §. §. 65—68. 23

ed incestnose, è come non avesse moglie nè figli, li figli nati da somiglianti unioni si considerano avere madre ma non padre; epperciò non sono soggetti a potestà paterna, e si considerano pari a coloro che sono nati da un momentaneo commercio; sono infatti ritenuti quali non aventi padre essendo desso incerto, donde viene il loro nome di spurii, sia che ciò derivi dal greco, ad esprimere figli concepiti σcpadny, o figli senza padre. . . §. 65. Alcuna fiata succede che figli non soggetti alla potestà paterna al loro nascere, vi vengano assoggettati in seguito. §. 66. Così se un Latino ammogliatosi secondo le prescrizioni della Legge Aelia Sentia generò un figliuolo ch’è latino se nato da madre latina, e cittadino romano se la genitrice era cittadina romana, questo figliuolo non viene sottoposto alla potestà paterna; ma se il Latino dà la prova della causa quando il figlio sia di un anno, diviene cittadino romano, e nello stesso tempo comincia ad averlo sotto la sua potestà.

§. 67. Del pari, se un cittadino romano sposò per ignoranza una latina, o una straniera credendola romana, e generò un figlio, questi non è sottoposto alla potestà paterna, non essendo cittadino romano, ma o latino o straniero, cioè della condizione della madre, giacchè il figlio non segue la condizione del Genitore che nel caso in cui fossevi stato conubium; ma in forza del Senatusconsulto è permesso provare la causa dell’errore, e con ciò la sposa ed il figlio acquistano il cittadinatico, e contemporanea mente questi diviene soggetto alla potestà paterna, Lo stesso si verifica se un cittadino romano sposa inscientemente una deditizia; ma la moglie non diventa cittadina romana, §. 68. È pure permesso alla cittadina romana che ha sposato per errore uno straniero credendolo cittadino romano provare la causa dell’errore, e rendere cittadini romani figlio e marito, e da tal punto quegli cade sotto la potestà del padre. La stessa disposizione si applica alla cittadina