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LIB. I. §. §. 58-64. 21

§. 58. Il matrimonio non è permesso con ogni sorta di donne, e ve ne sono talune, dalle cui nozze dobbiamo astenerci. §. 59. Non si possono contrarre nozze nè v’ha conubium fra chi si trova nei rapporti discendentali e ascendentali, cioè fra padre e figlia, madre e figlio, avo e nipote, e si dicono rei ed incestuosi li matrimonii che avessero queste tali persone fra loro consumati, in modo che neppure il matrimonio avrebbe luogo fra genitori e figli adottivi; e rimane l’ostacolo, sciolta anche l’adozione, cosi non potremo sposare la donna divenuta per adozione nostra figlia o nipote, se anche la emancipassimo. §. 60. Hannovi proibizioni pure fra persone collaterali, ma non così estese.

§. 61 Certamente sono vietate le nozze tra fratello e sorella tanto nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che da uno di essi soltanto. Se una mi divenne sorella per l’adozione, finchè l’adozione dura è indubitato che il matrimonio non possa avere luogo fra noi; ma io potrò sposarla, sciolta che sia l’adozione, mediante l’emancipazione; cioè se l’emancipato sono io stesso, nulla osterebbe alle nozze. §. 62. È permesso sposare la figlia di fratello; questo s’introdusse, quando Claudio sposò Agrippina figlia di suo fratello; ma è vietato di sposare la figlia di sorella, locchè fu statuito da costituzioni imperiali; così non possono sposarsi nè la propria zia paterna, nè la materna. §. 65. Lo stesso divieto vale anche riguardo a colei che già fosseci stata o suocera, o nuora, o figliastra o matrigna, e diciamo che già fosseci stata, giacchè se stessero tuttavia i matrimonj, cagioni di queste affinità, le nozze non potrebbero fra noi aver luogo per altro motivo, cioè che una stessa donna non può esser moglie di due, nè lo stesso uomo marito di due donne.

§. 64. Se adunque taluno avesse contratto nozze ree