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LIB. I. §. §. 43—45. 13

la facoltà di manumettere li schiavi nel testamento. §. 43. Imperciocchè è permesso a chi ha più di due schiavi, ma non più di dieci, di liberarne la metà. Quegli che ne ha più di dieci, e meno di trenta, può liberarne la terza parte; chi ne ha più di trenta, non più di cento, il quarto; e finalmente se il padrone ha più di cento schiavi ma non oltre cinquecento, non può liberarne più della quinta parte; qualunque poi fosse il numero degli schiavi posseduti, la Legge vieta a chiunque di liberarne più di cento. Il proprietario di uno, o di due schiavi, è padrone di manumetterli. §. 44. Questa Legge non concerne queglino che danno libertà fuori di testamento: perciò è concesso ai manumissori per vindicta, per censo, o fra amici, di liberare tutti li propri schiavi, semprecchè non vi osti un qualche altrolegittimo impedimento.

§. 45. Ma quanto al numero degli schiavi che si possono manumettere per testamento, deve intendersi che quegli che può liberarne la metà, il terzo, il quarto, o il quinto, possa dappoi scioglierne ancora, locchè da questa legge è voluto; infatti egli era bene assurdo che fosse acconsentito al padrone di dieci schiavi dare la libertà a cinque, quale metà di quanti ne possedeva, e che fosse poi vietato al padrone di dodici liberarne più di quattro. Quanto a coloro che avessero più che dieci schiavi . . . . . . . .

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