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LIB. I. §. §. 35—42. 13

(Mancano una pagina e sedici linee.)


§. 35. Se uno schiavo costituito nel dominio bonitario, e nel dominio quiritario di taluno viene manumesso, può diventare latino e cittadino romano.

§. 36. Nondimeno a chiunque lo voglia non viene permesso di manumettere.

§. 37. Infatti la manumissione in frode dei Creditori o del patrono è nulla, e per la legge Aelia Sentia la libertà è come non data.

§. 38. Del pari, e a termini della stessa legge, il padrone minore di anni venti non può manumettere che colla vindicta, e dopo avere giustificato dinanzi un Consiglio la legalità della causa di manumissione. §. 59. Le seguenti sono cause legali di manumissione: allorchè si manumetta suo padre, sua madre, il suo maestro, o il proprio fratello di latte; a cui si può aggiungere ciò che dissimo in proposito dello schiavo minore di anni trenta, e così si applicano a questo le cause espresse per quello. §. 40. Essendo stato stabilito dalla Legge Aelia Sentia un modo speciale di manumettere pei padroni minori di anni venti, ne viene che il padrone di oltre anni quattordici, benchè possa testare, instituire erede, e fare legati, non può per altro, se minore di anni venti, dare la libertà a uno schiavo. §. 41. E benchè il padrone minore di anni venti non volesse fare del suo schiavo che un Latino, dovrebbe giustificare del pari la causa dinanzi un Consiglio, e dopo manumetterlo fra amici.

§. 42. Inoltre dalla Legge Furia Caninia venne limitata