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LIB. I. §. §. 28-32. 11

e se liberati venissero, cadano schiavi del popolo romano; così è disposto nella Legge Aelia Sentia.

Modi pei Latini di acquistare il Cittadinatico. §. 28. I Latini in più guise giungono al cittadinatico. §. 29. Infatti, lá stessa Legge Aelia Sentia statuisce che appena i minori di anni trenta sono liberati e resi latini, se si ammogliano a cittadine romane o latine delle colonie, o a donne della stessa loro condizione, quando ciò venga attestato da sette testimonj almeno, che sieno cittadini romani puberi, e un figlio sia nato da questo matrimonio, è loro permesso, volendo, giunto il figliuolo all’età di un anno, di prodursi al Pretore, e nelle Provincie al Preside, giustificando di avere preso moglie, dietro la Legge Aelia Sentia e di averne avuto un figlio di un anno. Se il magistrato presso cui la prova è data, riconosce il fatto, allora il latino, il figlio, e la sposa, semprechè siano della condizione stessa del marito e del padre, diventano cittadini romani. §. 50. Anche riguardo al figlio diciamo se è della condizione stessa del padre, giacchè se la moglie di un latino è romana, il di lei figlio nasce romano cittadino, secondo un nuovo senatusconsulto di cui Adriano è autore. §. 31. Sebbene per la Legge Aelia Sentia il diritto al cittadinatico non sia accordato che a quelli i quali essendo minori di anni trenta fossero già manumessi e divenuti latini, nondimeno più tardi, in forza di un senatusconsulto fatto al tempo dei Consoli Pegaso e Pusione, questo fu esteso ai manumessi dopo gli anni trenta col titolo di latini. §. 52. Del resto, se il latino muore prima di provare la causa del figlio di un anno, la madre può darne la prova, e diviene così essa stessa cittadina romana.