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LIB. I. §. §. 5—13. 5

e statuisce, e le sue decisioni hanno forza di legge, benchè siasi dubitato. §. 5. È costituzione del Principe ciò che l’Imperatore costituisce per decreto, editto, o rescritto, nè si è dubitato mai che abbiano forza di legge, essendochè anche l’imperatore venga assunto per legge. §. 6. I magistrati del popolo romano hanno diritto di far editti; la principale fonte di questo diritto è negli Editti dei due Pretori urbano e peregrino, la cui giurisdizione nelle Provincie esercitano i Presidi; anche li Edili Curuli hanno potere di edittare; e la loro giurisdizione si esercita nelle provincie del popolo romano dai questori, non già nelle Provincie di Cesare, ove questori non vanno. §. 7. Risposte dei Giureconsulti sono le sentenze e le opinioni di queglino, a cui fu permesso di stabilire il diritto, e se sono unanimi, il loro sentimento è legge; se discordi, il giudice segue l’opinione che crede; ciò indica un rescritto di Adriano.

II. Divisione del Diritto. §. 8. Tutto il diritto che vige fra noi si riferisce o alle persone, o alle cose, o alle azioni. Trattiamo prima delle persone.

III. Condizione degli Uomini. §. 9. La divisione capitale del Diritto delle persone è che gli Uomini o sono liberi o schiavi, §. 10. Fra i liberi altri sono ingenui, altri libertini. §. 11. Sono ingenui i nati liberi, sono libertini i liberati colla manumissione da una servitù giusta. §. 12. Di più hannovi tre specie di libertini, cittadini romani, latini, o deditizi; esaminiamole a parte, cominciando dai deditizi

IV. Dei Deditizi o della Legge Aelia Sentia. §. 13. La Legge Aelia Sentia dispose che gli schiavi puniti dai padroni coi ferri, bollati, torturati per delitto e convinti, oppure lasciati battersi con armi, e colle fiere, imprigionati, o