Pagina:Instituzioni-di-Gajus-Commentarj-Quattro -Libreria-alla-Minerva-Editrice-Verona -1857- vol.-1.djvu/53




D E L L E   I N S T I T U Z I O N I

DI GAJO

COMMENTARIO PRIMO






I. Del Diritto delle Genti e del Diritto Civile. §. 1. Tutti i popoli soggetti all’impero delle leggi e delle costumanze seguono in parte un diritto proprio, ed in parte un diritto comune a tutti gli uomini; in fatti, il diritto che cadaun popolo forma a sè stesso, gli è particolare e si dice diritto civile, cioè diritto proprio della città; mentre il diritto stabilito dalla ragione naturale presso tutti gli uomini, si osserva conformemente da ogni nazione, e si appella diritto delle genti, cioè adottato da tutte le genti. Egli è così che il popolo Romano riconosce insieme un diritto proprio, e un diritto comune all’umanità; le quali cose dilucideremo ai loro luoghi.

§. 2. Il Diritto romano è composto dalle Leggi, dai plebisciti, dai senatusconsulti, dalle costituzioni dei Principi, dagli Editti dei magistrati, e dalle risposte dei Giureconsulti. §. 3. È Legge ciò che il popolo ordina e statuisce, è plebiscito ciò che viene ordinato e statuito dalla plebe; la plebe differisce dal popolo perchè per popolo s’intendono tutti i cittadini compresi i patrizi, per plebe gli altri senza i patrizii; epperciò li patrizii già vollero non sottostare ai plebisciti, fatti come dicevano, senza di essi; ma venne poi la Legge Ortensia la quale ordinò che i plebisciti sarebbero obbligatori per tutto il popolo, e così furono alle Leggi equiparati. §. 4. È senatusconsulto ciò che il Senato ordina