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XXIV | introduzione |
Il Trattato di Diritto Romano che verrà alla luce in uno delli successivi Volumi di questa Biblioteca, sarà pure diviso nelle due Parti, Generale e Particolare, ma preceduto dalle Fonti del Diritto Civile, e dalla Storia del Diritto, attesochè, secondo l’intendimento nostro, tale Trattato deve poggiare sulle fonti, e sulle successive loro esplicazioni, ed offrire li teoremi più accettati in logica coordinazione, di maniera che il diritto attuale sia riconosciuto l’ultimo prodotto delle prime fonti mediante il lento lavoro della storia e della dottrina; nè con diverso processo potrebbe il Trattato riuscire d’intelligenza piana e praticamente utile oggidì. —
Siamo da lunga pezza convinti, che nella presente situazione della Scienza del Romano Diritto a fronte dei Codici moderni, e coi costanti bisogni di applicazione ognora più lata coll’estendersi dei rapporti civili,
a più di una transizione forzata. Però queste imperfezioni nella forma non influirono sul fondo stesso dell’Opera, ed ogni amante della scienza deve riconoscere la ricchezza dei suoi materiali e l’eminenza del suo merito.» Ortolan (Histoire de la Legislation Romaine, Paris 1848 p. 294) apprezza così il valore di Gajus: «Sa decouverte, rectifiant des idées fausses, donnant des idées nouvelles, a eclairé un grand nombre des points obscurs ou tout à fait inconnus. Il est du reste aujourd’hui dans les mains de tous ceux qui étudient serieusement le droit romain.
Gustavo Hugo in un luogo della celebre sua Storia del Diritto romano dichiara: «Le Instituzioni di Gajus sono infinitamente più ricche delle migliori fonti di cui potemmo fino ad oggi disporre; ed altrove: Il libro di Gajus mi fu di grande profitto per la composizione di questo, e non solo me ne valsi per tutti li dettagli fin qui esposti, ma eziandio per quelli intorno ai quali devo tuttavia versare.»