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XXII introduzione

ora soltanto con Gajus conosciuto perfettamente nella sua quasi integrità. Sarebbe utile ristampare in Italia queste eccellenti tavole, che fanno le veci di un co pioso indice ragionato, colle note postevi in fine da Lachmann, e l’interessante Opera di Ed. Schra der Corpus juris civilis etc. Berlino 1836, ove sono poste in acconci paralleli le materie singole di ambe due le Instituzioni, di Gajo cioè, e di Giustiniano.

Non deve però tacersi come la divisione di Gajus del Diritto Civile, adottata poi da Giustiniano: Omne autem jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones, sia poco seguita nei Trattati sistematici che numerosi si succedono in Germania.

Già Connanus ha sostenuto, che Gajus per actio dovesse intendere piuttosto il fatto generatore del diritto che la domanda in Giudizio, locchè non emerge dalla lezione del testo. Leibnitz biasimò esso pure nella famosa sua Nova Methodus detta classificazione in quanto che la Giurisprudenza tutta versa sui di ritti, e questi suppongono sempre una persona che li eserciti e una cosa che ne sia l’oggetto; epperciò sostenne che li diritti dovessero studiarsi in loro stes si, e nelle loro differenze intrinseche.

Tutti li Autori moderni d’Allemagna convengono nel dividere la trattazione del diritto in due parti, Generale, e Speciale; la prima che s’aggira sulle leggi, sui diritti considerati in sè, sulla parentela, sulla distinzione delle cose; la seconda che abbraccia li diritti applicati, proprietà, contratti, matrimonio, prescrizione.

Forse non tutti li Giovani Giuristi, pei quali scri viamo, hanno piena notizia dei due più celebri sistemi