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introduzione XVII

ciano composero altre Istituzioni del diritto; sembra però che quelle di Gajus mantenessero il primato, e fossero rimaste per molto tempo nell’Impero il Manuale classico degli studiosi.

Nell’Indice annesso alle Pandette Fiorentine si citano le seguenti opere di Gajus: Ad Edictum Provinciale; Ad leges Juliam et Papiam Poppaeam; Ad Edictum Urbicum; Aureorum sive rerum quotidianarum; Ad L. XII Tabularum; De verborum obligationibus; De manumissionibus; Fideicommissorum; De Casibus; Regularum; De re uxoria; Ad formulam hypothecariam. — Altri scritti di Gajus si vedono indicati nel Digesto: Ad edictum aedilium curulium; Ad Legem Gliciam; De tacitis fideicommissis; Ad S. C. Tertullianum; Ad S. C. Orfitianum.

Lo stesso Gajus poi nelle Instituzioni Commentario I §. 188 ci dice di avere scritto un’Opera sopra un’altra di Q. Mucio; locchè è confermato da Pomponius che, commentando esso pure Q. Mucio, nella L. 39 D. de stipulatione servorum riferisce così l’opinione di Gajus: et non sine ratione est, quod Gajus noster dixit, condici id in utroque casu posse domino.

Quale fu la patria di Gajus? Nessuno fra li eruditi, che pure vediamo sempre così animosi in fatto di congetture, ha osato fino ad ora neppure per approssimazione attribuirgliene una come probabile1. Lasciando

  1. Senza concedere gran fatto importanza ad una semplice congettura nostra, e benchè non ci crediamo punto animati da vano municipalismo, ci piace nondimeno riferire intorno alla patria di Gajus alcuni indizi, perchè altri giudichi, se abbiano per