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LIB. I. §. §. 169–176. 61 delle donne, locchè non è acconsentito pei pupilli maschi; la ragione del divario stà in ciò, che la tutela di questi non apparisce di durata, avendo fine colla loro pubertà.

§. 169. Si chiama poi tutore cessicius quegli a cui la tutela è caduta.

§. 170. Morto questi, o diminuito nel capo, la tutela ritorna al cedente tutore; se questi fosse morto o fosse stato diminuito nel capo, il cessicius perde del pari la tutela, che và a colui che dopo il cedente sarebbe stato in secondo grado.

§. 171. Ma oggidì non giova versare sulla tutela cessicia riguardo agli agnati, non essendo essi per la Legge Claudia più tutori delle donue.

§. 172. Pure alcuni giureconsulti credettero, che anche i tutori fiduciari non potessero cedere la tutela, essendosi assoggettati da sè stessi a tale carico; locchè se si vuole concedere, non può certo applicarsi all’ascendente che abbia data in mancipio la figlia, o la nipote, o la pronipote, colla condizione che le venga rimancipata, e così l’abbia poscia liberata; giacchè questi è considerato legittimo tutore, e non devesi professare a lui meno riverenza che ai patroni,

§. 173. Inoltre un senatusconsulto permise alle donne di potere nell’assenza del loro tutore chiederne un altro; falta questa domanda, il primo cessa dalle sue funzioni, non importando che sia andato più o meno lontano.

§. 174. Si eccettua la liberta, la quale non può chiedere un tutore in luogo del suo patrono assente. · §. 175. Collochiamo pure nel rango del patrono l’ascendente che libera la figlia, la nipote o la pronipote, dopo la rimancipazione, e che acquista così la tutela legittima; ma i figli dell’ascendente sono considerati fra i tutori fiduciari; infatti i figli del patrono conseguono la stessa specie di tutela che aveva il loro genitore.

§. 176. Per altro in speciali casi il Senato permise alla donna di domandare un tutore, anche in luogo dell’as