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Noi dichiariamo proibiti in genere, sotto le pene suespresse, come già lo sono dalla Chiesa, tutti quelli che hanno i caratteri indicati più sopra, e in conseguenza sono contrarii alla fede od alla cristiana morale.
VIII.
Nel dubbio che qualche libro o foglio possa essere, o non, proibito, dovranno li Nostri Diocesani astenersi dal leggerlo, ricorrendo intanto a Noi per le opportune direzioni, od almeno a’ loro rispettivi Parrochi od a persone dotte e pie. E coloro che, avendo cognizione di queste Nostre prescrizioni, ricusassero di sottomettervisi, e volessero senza consultarsi leggere indistintamente libri e giornali sospetti, e mettersi in conseguenza in evidente pericolo di operare contro le leggi della Chiesa e di peccare gravemente, non saranno capaci d’assoluzione, fintantochè non cangeranno proposito.
Il Card. Patriarca di Venezia con suo decreto delli 30 novembre 1848 condannava, sotto le pene di diritto, il giornale intitolato Sior Antonio Rioba.
Il Vescovo di Malta con suo decreto delli 20 giugno 1851 condannava il giornale l’Avvenire, ed ammoniva i redattori del Mediterraneo e dell’Ordine.
Ultimamente poi il Vescovo cattolico di Waterford, in Irlanda, proibiva la lettura d’ogni specie di libri che non fossero da lui approvati prima.
Si passano sotto silenzio altre condanne fatte da parecchi Vescovi dei nostri Stati, perchè abbastanza note.