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l’epoche in cui l’economia dello stato non apprendeva i precetti che dai fatti che corrono fra le domestiche pareti. Assicurato a Roma il principio della libertà di commercio, nel 1800 il Decreto del Pontefice avendone eccezionata la vendita sul pane, creò nuove ed insormontabili difficoltà alla formazione della tariffa, poiché, le basi su cui dovea comporsi entravano in una fase di continuo oscillamento. E così mentre prima di quest’epoca il traffico della panificazione era, come si è detto, un fatto di famiglia, in cui spesso il dono del padre compensava il danno sofferto dal fratello.

Ora da quest’epoca muove il quesito, se dalla data libertà commerciale si debba per utilità pubblica e si possa senza ingiustizia, escludere la vendita del pane. Lasciando da parte le ragioni di più alto valore per una tesi generale, seguiremo le traccie della storia per rilevare più particolarmente il carattere d’insufficienza con cui ha proceduto il divieto arrecando danno ai produttori, non giovando ai consumatori, a garantire l’interesse dei quali tanta opera inutile è stata messa.

Col Motuproprio del 1800 verniero chiusi i granai dello Stato; ogni panizzatore non acquistava a prezzo fisso col contante o a credito dal governo; ma al mercato, ove i prezzi sono dalle circostanze e infinitamente variati, ove le qualità dei grani possono essere tanto diverse da quella che servì all’esperimento dei prodotti presi per