festa pubblica, accettato come validissime tutte le contrattazioni dichiarale senza legalità di legge, che piace a questi di fare. Accettate, anzi vi compiacete di ricever sull’alto tutto il pane che si crede incriminato per uno dei titoli della vostra legge, onde dare spettacolo della distribuzione gratuita al popolo ozioso, che numeroso vi attende in Campidoglio per ricevere il pane, dopo avere avuto i circenses a carico di una classe laboriosa, disciplinata, in altra epoca stimata degna di sedere al vostro posto,1 mai resasi meritevole di questo selvaggio trattamento. La procedura che prescrive ogni codice civile, è ben altra di quella che avete iniziata, che non è che un abuso di autorità. Il governo supremo se ai è piegato a concedervi la libertà di applicare la tariffa sul pane, non vi ha concesso il potere di annullare una parte dei diritti civili che gode ogni suddito. Voi vi appropriate il pane non creduto conforme alla legge sulla semplice dichiarazione di un vostro sapiente ministro. La sottoponete al giudice della merce che tenete pro-tribunali al vostro soldo, e non importa se intimidito di perdere la sua posizione precaria, se bisognoso, se incapace, se non reputato. Accettate il suo giudizio nella esenzione che più vi piace, negate al preteso
- ↑ Si consulti Antolino «Thesaurum Artis pistoriae.» Annotazioni alla Bolla di Urbano VIII. Zauli — Statuto di Faenza, Tomo II, libro 7. Costantino — Annotazioni allo Statuto di Roma. annot. 30 art. 1, N.° 68.