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quei grossumi, altronde buoni, rimangono sui farinai, come quisquilia a far parte degli utili del fornaio. È il pane secondo le vostre regole esposto alla vendita; entra tuttavia nel negozio un vostro ministro, e sia pel desiderio di farvi cosa grata, e sia per l’ignoranza sua, o per l’animosità che gli avete saputo ispirare, dichiara il pane incriminato, e se lo trascina a salire l’onore del Campidoglio. Tralasciamo di dire per ora di tutte le formalità legali su cui si transige dispoticamente. Come fate, con quale misura, con quali giudizii acquistale voi la certezza, che il pane chiamato in frode difetti di proporzione nelle sostanze panizzabili? Se per esempio, e un pane di 2.a qualità, che nella proporzione di un rubbio, secondo i vostri conti, debbano andar commiste ottanta libbre di grossumi, in libbre trecentocinquantuna di pane, ossia circa centoquaranta pani del peso di libbre due e mezzo l’uno, ciò che stabilisce in ciascuno di questi circa sette oncie di detti grossumi, Come e con quali esperimenti analitici vi accerterete, se invece di sette fossero otto o nove le oncie dei grossumi? Se sono proporzionati nel pane inquisito a termini di legge, ovvero se sono anche in dose minore, e per altre ragioni il pane manchi di comparsa, e l’erudito vostro ministro l’ho ha repulato degno del sequestro? Voi fate appello al vostro perito, il perito giudica sulle qualità fisiche di questo pane, il suo giudizio