Pagina:Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma.djvu/57


— 55 —

dieci, di scudi venti, e più in caso di recidiva ec; se un fornajo non confeziona il pane in ragione delle quattro qualità che prescrivete, e secondo le proporzioni delle varie materie panizzabili, di cui date le regoie nell’Art. 10; se i suoi pani di grosso volume hanno un peso minore di due libbre o maggiore di tre; se il pane non è tutto bollato, e visibilmente bollato; se il fornaio vendesse un pane in grosso volume a prezzo fisso; e vi riserbate finalmente d’inabilitarlo all’esercizio dall’arte se fa atto d’insubordinazione ai vostri ministri ec. ec. Art. 11. 12. 13. 14. e 17. Noi ossequiamo la legge che porta la sua sanzione: sia in diritto naturale, e noi non miscrediamo i principii elementari della filosofia morale. Ma che poi si abbia a tollerare una sanzione severa sopra atti indipendenti dalla volontà umana perchè una legge insipiente li chiama in colpa, sarebbe signor Municipio una dabbenaggine riprovevole troppo dal buon senso della generazione che occupa attualmente la scena del mondo; e se in faccia a questa non si protestasse altamente.

Avete ben ragione di multare chi non obbedisce di tenere affissa nel suo negozio la tariffa, perchè il precetto divino sull’obbedienza, potevate credere, che non obbligasse abbastanza. Il supporre poi possibile l’alterazione quando in tutti gli angoli di Roma affiggete la stessa vostra bisettimanale pubblicazione, è ingiurioso e maligno