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li adopra non ha mai tutto quel vantaggio che sembra possa ricavare a primo concetto. Una sola verità, genera da questo argomento, che si può peraltro stabilire come principio, ed è questa. — Che il prezzo di una qualità di grano è proporzionato non solo al costo di produzione agronomica, ma eziandio al prodotto panizzabile, al prodotto considerato in ragione composta della qualità, e quantità del medesimo. — Ora nel falso principio di assumere il prezzo medio per riferirlo a’ prodotti certi determinati come si pratica nello assegnare per tariffa il prezzo sul pane, ne discende come conseguenza, l’enorme ingiustizia di squilibrare le proporzioni naturali fra prezzo e prodotto, specialmente nelle qualità estreme dei grani per ridurle artificiosamente a una norma più ideale che ragionevole. Cosi in una qualità superiore di grano, il prezzo pagato nella contrattazione, non è più vero in mano del fattore della tariffa, ma deve discendere a capriccio dei prezzi degli altri contralti eseguiti nel corso bisettimanale; come il prezzo di una qualità inferiore deve salire alla ventura della sorte di altre contrattazioni. L’onestà si smarrisce fra i laberinti di questa legge, che per essere almeno un poco più logica dovrebbe ammettere che ogni fornajo potesse provvedersi in ragione del suo di quei grani dei quali soli seguite le vendite sul