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lavoro giornaliero di ciascun fornaio desumendone la quota approssimativa dalla quantità annuale del grano che si moliva in Roma, ed all’epoca Ascani si determinò che fosse di due rubbia al giorno.
4. Occorreva conoscere il prezzo medio di questo grano, e a ciò ottenere si emanò, e si richiamò in vigore, non saprei ben dire una legge che obbligava individualmente i contraenti nelle contrattazioni dei grani, ad esibire all’Ufficio annonario il referto, o assegno del loro contrailo esprimente la qualità, il prezzo la quantità, e la compagnia dei misuratori annonari che lo avesse pesato, e consegnato al compratore. Da queste assegne di contratti settimanalmente estraevano il prezzo medio che dissero coacervato, perchè desunto dalla somma del prezzo di ciascuna partita di grano, divisa per la somma della quantità delle rubbia.
5. S’indagarono finalmente le spese che ciascun fornajo nella sua specialità sosteneva per la panificazione di ogni rubbio di grano sulla norma di due rubbia di consumo al giorno; e sopra questi dati, con questi mezzi si compose il prospetto o scalone Ascani per l ’apprezzamento settimanale del pane nelle assegnate qualità.
Ogni mente di superficiale intelligenza bastava ad apprezzare il falso meccanismo di questa legge e solo gli uomini di cui feriva l’industria avvi-