Pagina:Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma.djvu/10


— 8 —

proporzione di quello del grano; e nel caso affermativo, quali norme dovessero stabilirsi per la formazione di quella». La scarsezza de! raccolto dei grani in quest’anno dette motivo al Pontefice di muovere tale domanda; e torni pure al meritato encomio l’atto che ricorda Deputazione e Sovrano concordi nel negare un cambiamento ai prezzi infimi regolatori dei dazi del divieto di estrazione, o d’introduzione dei Grani nello stato secondo la tariffa allora vigente del Camarlingato (28 Giugno 1823) nel proposito di adottare piuttosto un calmiere da tenere nella proporzione più vantaggiosa ai pubblico il prezzo del pane con quello del Grano. Fu adunque emanata immediatamente la legge della tariffa sul pane per organo della Prefettura di annona, e grascia rappresentata allora dal Presidente Monsig. Serafini. Ma la legge per essere compatibile, ebbe bisogno di tali artificii che arrestassero il corso del miglioramento che faceva l’industria, perché fosse nella norma che assegnava comprensibile l’oggetto. Ebbe bisogno di prescrivere e regole e leggi, per trovare i modi onde sapere il prezzo delle contrattazioni dei grani sul pubblico mercato, da cui desumere il prezzo medio. Ebbe bisogno di ammettere dei principii incerti troppo per condurre le sue calcolazioni, E così l’artificio della legge sorse a fiscaleggiare tutti gli atti di questa industria, e affastellò il desiderio di giovare coll’ingiustizia, il