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81 Il friulano nel sistema formativo del Friuli


Per rispondere alle disposizioni della normativa, al momento della sua emanazione, l’allora direttore dell’Ufficio scolastico regionale, il friulano Bruno Forte, ha provveduto alla rilevazione delle opzioni delle famiglie per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue minoritarie presenti in regione. I dati per il friulano sono stati decisamente incoraggianti, nella prima come nelle successive occasioni, attestandosi intorno ad un 60-65 % di adesioni su tutto il territorio delimitato e sull’intera popolazione scolastica – maggiori sono state le adesioni nel Friuli centro-orientale e nelle scuole dell’infanzia e primarie, con le punte più alte nelle primarie del Goriziano e quelle più basse nelle secondarie di primo grado del Friuli occidentale.1 Le adesioni sono state complessivamente, sia il primo anno che i seguenti, sempre superiori alle 30.000. Considerato il fatto che i genitori dei bambini in età scolare si possono considerare ancora “giovani” – in linea di massima tra i venti e i quarant ’anni – e che l’interesse per il patrimonio storico e culturale è solitamente più forte nei meno giovani, non vi è dubbio che il favore che le famiglie esprimono verso il friulano sia da considerare altamente positivo. Tale favore potrebbe anche nascondere la volontà di relegare alla scuola la responsabilità di trasmettere i valori legati all’identità e alla comunità, considerati comunque importanti, per non farsene carico personalmente, ma qui rischiamo di perderci nell’interpretazione di un dato che, comunque sia maturato, impegna il sistema scolastico a dare risposte concrete rispetto ad una precisa richiesta della popolazione. Importante è stata anche l’approvazione di una seconda legge regionale sul f riulano, la n. 29 del 2007 (Norme per la tutela e la valorizzazione e promozione della lingua friulana), una legge che dedica numerosi articoli proprio al problema dell’insegnamento del friulano a scuola e alla formazione dei docenti.2 La legge regionale è stata impugnata dal Governo nazionale e una sentenza della Corte costituzionale, la n. 159 del 2009, si è espressa a definire interpretazioni considerate troppo estensive delle competenze della Regione in materia.3 In particolare, la Corte è intervenuta, ad esempio, a cassare la norma regionale che contemplava il cosiddetto “silenzio-assenso” per l’insegnamento della lingua friulana, che prevedeva da parte delle famiglie una dichiarazione di volontà di

“non avvalersi” dell’insegnamento del f riulano, piuttosto che di quella di

  1. Per quanto riguarda le comunità degli immigrati, particolarmente consistenti soprattutto nelle realtà urbane di Udine e di Pordenone, bisogna dire che le loro scelte sono state in linea con quelle della popolazione locale, quindi tendenzialmente favorevoli alla presenza del friulano a scuola. Nella scuola primaria Dante del I Circolo didattico di Udine, ad esempio, scuola che raccoglie i residenti del quartiere della stazione ferroviaria, gli immigrati costituiscono l’85 %-90 % dell’intera popolazione scolare; qui l’adesione per il friulano è stata ancora più massiccia rispetto a quella media, un’adesione che conferma il valore della lingua locale come strumento di integrazione per la popolazione immigrata.
  2. Si tratta, in particolare, di tutto il Capo III “Inter venti nel settore dell’istruzione”, dall’art. 12 all’art. 17 della legge.
  3. Cf. il puntuale inter vento di Bonamore (2010) per un commento della sentenza.