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IL BUON CUORE 205


zialità, anche pel fatto che essi risentono più la influenza dei rapporti internazionali. Magro compenso questo però sul piatto della bilancia, quando sull’altro premono tanti e così contrari pesi! Gli uffici legali presso i Consolati Tutte le ragioni su accennate, insieme concorrenti, erano venute creando fino ad alcuni anni fa una condizione assolutamente intollerabile, per cui ai nostri lavoratori ed alle loro famiglie veniva ad essere negato qualsiasi risarcimento, anche nel caso che?e leggi americane, pur così manchevoli sotto questo riguardo avessero concesso qualche diritto ad ottenerlo. Per provvedere a questo stato di cose si sono appunto costituiti presso i principali Consolati gli uffici legali che sono specie di avvocature dei poveri che provvedono a quell’assistenza legale a cui accennavano in principio di questo articolo, e sulla cui necessità ed urgenza abbiamo voluto intrattenerci alquanto., Ora questi uffici legali funzionano regolarmente presso i più importanti Consolati, come New York, Filadelfia, Chicago, Denver, San Francisco; recentemente gli uffici legali sono stati collegati fra diloro mediante un ufficio di consulenza legale istituito presso la R. Ambasciata di Washington. Ad essi sono affidati specialmente le liquidazioni di successioni e di indennità per infortuni sul lavoro, l’incasso di salarii in caso di controversia, la tutela degli interessi di coloro che hanno depositi presso banche fallite, ricupero di somme trattenute illegalmente ecc. Dopo aver istruito la questione per proprio conto, l’ufficio legale cerca di ottenere la soluzione mediante accordi amichevoli ed equi per il lavoratore nostro. In caso contrario ricorre ai procedimenti legali. Per riguardo al loro funzionamento due sono i tipi di uffici da noi adottati: il sistema dell’Investigation Bureau di New York, in cui gli atti propriament, giudiziari sono af fidati di volta in volta ad avvocati locali, non dipendenti dall’ufficio legale, che si incaricano loro di sostenere la causa nei tribunali; e il sistema del Legal Bureau di Filadelfia, diretto da un avvocato locale che non solo si occupa dell’istruzione delle cause, ma anche della loro trattazione giudiziaria. Le Convenzioni Internazionali Particolarmente interessante per il tema che stiamo trattando è il conoscere la posizione dell’emigra to nostro rispetto a’le assicurazioni sociali del paese in cui emigra, la quale non è dalle varie legislazioni regolata in modo uniforme. Alcuni Stati adottano in tale materia il principio dell’uguaglianza di trattamento fra nazionali e stranieri, altri invece escludono totalmente o parzialmente l’immigrato lavoratore dai benefici dell’assicurazione, come molti degli Stati della Confederazione Nord-America. Altri poi si riservano la facoltà di derogare alle norme di esclusione, mediante trattati stipulati sulla base della reciprocità. Nei paesi europei, più progrediti in materia di legislazione sociale, ha avuto benefiche conseguenze per la nostra emigrazione il diritto convenzionale basti accennare al trattato di lavoro con la Francia dell’aprile 1904., alla convenzione con l’Ungheria del settembre igog, e a quella recente con la Germania che mirò appunto a ottenere nei riguardi delle assicurazioni sociali, disposizioni favorevoli agli operai tedeschi in Italia; l’Italia e la Germania, con la suddetta convenzione, si sono ispirate ai deliberati del Congr’esso di Basilea; la legge da applicare è quella del luogo dell’impresa. Di più, sempre negli Stati continentali, intendono a garentire un equo trattamento ai nostri emigrati, per ciò che concerne i loro rapporti di lavoro nei paesi d’immigrazione, le iniziative delle organizzazioni sindacali: accenneremo più innanzi ai trattati stretti tra le organizzazioni degli addetti alle arti edilizie dei diversi Stati europei. Tanto le convenzioni pubbliche quando le intese internazionali ira le diverse organizzazioni sindacali di mestiere trovano la loro pratica giustificazione nello scambio di mano d’opera tra le diverese nazioni. L’Italia è ancora ben lontana dal toccare il pareggio tra l’esportazione e la importazione negli scambi internazionali tra’ lavoratori, dando essa smisuratamente più che non riceva,,ma ad ogni modo può e deve esigere dagli Stati dove si recano i nostri emigrati, che essi siano equiparati nel trattamento -gli operai del luogo e invece escludere, per, ritorsione, dai benefizi della nostra legislazione operaia i cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una condizione meno fàvorevole di quella fatta ai connazionali. Cogli Stati Americani invece è per ora ossia meno facile addivenire a convenzionali in tal materia: e questo non solo perchè non e la mano d’opera americana che viene a offrire le sue braccia in Italia e quindi dia luogo alla su menzionata reciprocità di trattamento, ma perchè essenzialmente la legislazio