zialità, anche pel fatto che essi risentono più la influenza dei rapporti internazionali.
Magro compenso questo però sul piatto della bilancia, quando sull’altro premono tanti e così contrari
pesi!
Gli uffici legali presso i Consolati
Tutte le ragioni su accennate, insieme concorrenti,
erano venute creando fino ad alcuni anni fa una condizione assolutamente intollerabile, per cui ai nostri
lavoratori ed alle loro famiglie veniva ad essere negato qualsiasi risarcimento, anche nel caso che?e
leggi americane, pur così manchevoli sotto questo
riguardo avessero concesso qualche diritto ad ottenerlo.
Per provvedere a questo stato di cose si sono appunto costituiti presso i principali Consolati gli uffici legali che sono specie di avvocature dei poveri
che provvedono a quell’assistenza legale a cui accennavano in principio di questo articolo, e sulla cui
necessità ed urgenza abbiamo voluto intrattenerci alquanto.,
Ora questi uffici legali funzionano regolarmente
presso i più importanti Consolati, come New York,
Filadelfia, Chicago, Denver, San Francisco; recentemente gli uffici legali sono stati collegati fra diloro mediante un ufficio di consulenza legale istituito presso la R. Ambasciata di Washington. Ad essi
sono affidati specialmente le liquidazioni di successioni e di indennità per infortuni sul lavoro, l’incasso di salarii in caso di controversia, la tutela degli
interessi di coloro che hanno depositi presso banche fallite, ricupero di somme trattenute illegalmente ecc.
Dopo aver istruito la questione per proprio conto,
l’ufficio legale cerca di ottenere la soluzione mediante accordi amichevoli ed equi per il lavoratore nostro. In caso contrario ricorre ai procedimenti legali.
Per riguardo al loro funzionamento due sono i tipi
di uffici da noi adottati: il sistema dell’Investigation
Bureau di New York, in cui gli atti propriament,
giudiziari sono af fidati di volta in volta ad avvocati locali, non dipendenti dall’ufficio legale, che si
incaricano loro di sostenere la causa nei tribunali;
e il sistema del Legal Bureau di Filadelfia, diretto
da un avvocato locale che non solo si occupa dell’istruzione delle cause, ma anche della loro trattazione giudiziaria.
Le Convenzioni Internazionali
Particolarmente interessante per il tema che stiamo trattando è il conoscere la posizione dell’emigra
to nostro rispetto a’le assicurazioni sociali del paese
in cui emigra, la quale non è dalle varie legislazioni
regolata in modo uniforme. Alcuni Stati adottano
in tale materia il principio dell’uguaglianza di trattamento fra nazionali e stranieri, altri invece escludono totalmente o parzialmente l’immigrato lavoratore dai benefici dell’assicurazione, come molti degli
Stati della Confederazione Nord-America. Altri poi
si riservano la facoltà di derogare alle norme di esclusione, mediante trattati stipulati sulla base della
reciprocità.
Nei paesi europei, più progrediti in materia di legislazione sociale, ha avuto benefiche conseguenze
per la nostra emigrazione il diritto convenzionale
basti accennare al trattato di lavoro con la Francia
dell’aprile 1904., alla convenzione con l’Ungheria
del settembre igog, e a quella recente con la Germania che mirò appunto a ottenere nei riguardi delle
assicurazioni sociali, disposizioni favorevoli agli operai tedeschi in Italia; l’Italia e la Germania, con la
suddetta convenzione, si sono ispirate ai deliberati
del Congr’esso di Basilea; la legge da applicare è
quella del luogo dell’impresa. Di più, sempre negli
Stati continentali, intendono a garentire un equo
trattamento ai nostri emigrati, per ciò che concerne
i loro rapporti di lavoro nei paesi d’immigrazione, le
iniziative delle organizzazioni sindacali: accenneremo più innanzi ai trattati stretti tra le organizzazioni degli addetti alle arti edilizie dei diversi Stati
europei.
Tanto le convenzioni pubbliche quando le intese
internazionali ira le diverse organizzazioni sindacali
di mestiere trovano la loro pratica giustificazione nello scambio di mano d’opera tra le diverese nazioni.
L’Italia è ancora ben lontana dal toccare il pareggio
tra l’esportazione e la importazione negli scambi internazionali tra’ lavoratori, dando essa smisuratamente più che non riceva,,ma ad ogni modo può e
deve esigere dagli Stati dove si recano i nostri emigrati, che essi siano equiparati nel trattamento -gli
operai del luogo e invece escludere, per, ritorsione,
dai benefizi della nostra legislazione operaia i cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una
condizione meno fàvorevole di quella fatta ai connazionali.
Cogli Stati Americani invece è per ora ossia meno
facile addivenire a convenzionali in tal materia: e
questo non solo perchè non e la mano d’opera americana che viene a offrire le sue braccia in Italia e
quindi dia luogo alla su menzionata reciprocità di
trattamento, ma perchè essenzialmente la legislazio