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198 IL BUON CUORE


grato nostro ha nel paese d’immigrazione, e che si aggravano sinistramente nel caso d’infortunio. Poichè è ben noto che buona parte dei nostri emigrati si occupa all’estero in taluni generi di lavoro industriale in cui il numero degli infortuni è considerevole: basti rammentare i lavori delle miniere, quelli di costruzioni di linee ferroviarie, dell’edilizia, ecc. Ora la necessità di impedire o mitigare le tristi conseguenze di quello stato di cose, che rende più doloroso al nostro lavoratore emigrato la lontananza dalla patria, ha consigliato una nuova forma di assistenza, che mira a tutelare gli emigrati nostri in tutte le controversie dipendenti da rapporti di lavoro, da ripetizione di salari non pagati, da licenziamenti arbitrari, e segnatamente nelle controversie relative all’infortunio. Se una tale assistenza, che si volle chiamare assistenza legale, adattata alle condizioni economicogiuridiche dei diversi luoghi, è utile in tutti i paesi dove la nostra mano d’opera è ricercata o sfruttata, è di una urgente necessità in taluni Stati Americani specialmente, dove il freno delle leggi protettive dell’operaio si è fatto finora poco sentire e dove esiste un complesso di condizioni poco favorevoli al nostro lavoratore immigrato. Negli Stati Uniti La ragione per la quale proprio negli Stati Uniti più urgente provvedere alla forma di assistenze, della quale abbiamo ora delineato il compito, è ovvia. Ci troviamo di fronte a un paese nel quale, nonostante tutto l’immenso sviluppo industriale, la legislazione sociale è ancora allo stato rudimentale, rispetto a quella che si viene elaborando nella vecchia Europa. Questa assenza, o meglio questa imperfetta formazione di un diritto del lavoro, è dovuta, oltre che’ allo spirito individualista del paese, al fatto che le norme di simil genere di iniziativa appartengono ai singoli Stati, anzichè alla Confederazione. Poichè questo fa sì che i singoli Stati guardino sempre alla legislazione operaia come a un aggravio per le loro industrie, a una minaccia che farebbe emigrare le imprese negli Stati vicini, dotati di leggi più favorevoli alle imprese stesse: quindi un ostacolo allo sviluppo della legislazione operaia. Ecco, per esempio, due Stati della Confederazione dettare nell’importante materia concernente gli infortuni sul lavoro norme più che differenti, del tutto opposte fra loro. Il Parlamento dello Stato di Pennsylvania approva un emendamento della legge che vuole equiparati, per gli effetti dell’indennizzo per infortunio, ai cittadini dello Stato quelli di qualunque paese straniero. Il principio seguito è quello sancito dal Congresso di Basilea del 1904 (i): la legge da applicare è quella del luogo dell’impresa. (I) Il Congresso dell’Associazione internazionale per la protezione del lavoratori stabiliva il principio: rispetto ai diritti che spettano al lavoratore e ai suoi rappresentanti per le leggi d’assicurazione, non si deve far differenza di nazionalità, domicilio e soggiorno dell’operaio.

Invece nello Stato del Minnesota un progetto di legge recentissimo, fra l’altro impone, per gli operai di nazionalità estera, un trattamento diverso da quello da applicarsi agli operai di nazionalità americana; per modo che quelli verrebbero a ricevere il 25 % dell’indennità concessa a questi. E così sempre a proposito delle leggi, diverse quanti sono, si può dire, gli Stati, ci riesce interessante apprendere, sulla scorta di un esperto conoscitore degli Stati Uniti (a), già da noi citato su questo bollettino, che numerosi capitalisti hanno voluto traportare i loro impianti negli

essere più vicini ai luoghi di produzione del cotone, ma principalmente per evitare la legislazione sociale che si limita il lavoro delle donne e dei fanciulli; legislazione severa nel nord, quasi sconosciuta nel sud: anzi in qualche città meridionale si annunzia l’assenza di tali leggi appunto per attirare gli industriali. La legislazione operaia, oltre che essere abbandonata all’iniziativa dei singoli Stati, è deficiente sotto altri aspetti. Nella maggior parte delle miniere, delle officine, delle ferrovie, dove lavorano in così gran quantità i nostri italiani, i mezzi di prevenzione degli infortuni sono trascurati dagli industirali. I mezzi di sicurezza sono un aggravio per essi, mentre il lavoro umano, colla continua offerta di mano d’opera che si ha coll’immigrazione, costa per loro poco. Aggiungiamo a questo riguardo, come già avemmo altra volta a ricordare à proposito del Canadà, che l’infortunio dell’operaio sul lavoro nelle Americhe deve essere studiato anche nel campo agricolo, e non solo in quello industriale; dal qual punto di vista quasi esclusivamente considerato dalla scienza e dalle legislazioni europee. L’uso delle macchine applicato all’agricoltura negli Stati Americani ha accresciuto il numero e l’entità degli infortuni in questa professione. Tali infortuni si attribuiscono altre alla maggior inesperienza che ha in generale l’agricoltore nel maneggio delle macchine in confronto degli operai delle industrie meccaniche, anche al fatto osservato dai tecnici che le macchine agricole sono in generale meno ancora provviste di apparecchi di sicurezza, che non quelle delle altre industrie. Comunque c’è ancora un motivo che spiega la relativa frequenza di questi infortuni agricoli, e che ha speciale importanza per i paesi che esaminiamo; esso si riconnette al fatto che l’agricoltore che va a dissodare e coltivare la terra, spesso proviene da altre professioni, di modo che la sua inesperienza aggrava il numero di questi rischi professionali. Stati Uniti del Sud, non solo per

La Giustizia Americana Essendo quasi nulli questi apparecchi preventivi, il numero degli infortuni che tutti gli anni vengono a decimare le vite dei lavoratori è impressionante; (I) L. Villari - Gli Stati Uniti d’America e l’emigrazione — Milano 1912.