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116 IL BUON CUORE


del salario guadagnato dalla vittima, ecc.; e) che non siano modificate le disposizioni della legge 1898, concernenti: 1) l’ammontare delle indennità alle vittime o ai loro rappresentanti, 2) il punto di partenza dell’indennità del mezzo-salario, 3) e si mantenga l’assimilazione fra l’operaio francese e straniero; f) che i proprietari possano assicurarsi, per tutte le indennità, a mutualità comunali, intercomunali e cantonali o altro, create in forma preveduta dalla legge 1900, purchè esse comprendano almeno so aderenti, riassicurino almeno il 25 a 75% delle indennità a società riconosciute dallo Stato e sottoposte al suo controllo. E altri due voti d’indole tecnica.

Fra i paesi, che già posseggono attuata l’assicurazione contro gli infortuni agricoli, dobbiamo segnalare la Germania (legge 5 maggio 1886), l’Inghilterra (legge 3o luglio 1900, che non obbliga i padroni che occupano abitualmente uno o più operai), la Nuova Zelanda (legge 18 ottobre 1900), il Queensland (legge 20 dicembre 1905), il Belgio (legge 24 dicembre 1903, con regole identiche per gli accidenti agricoli e gli accidenti industriali).

La Danimarca (legge 27 maggio 1908) estese agli operai agricoli e forestali le regole sull’indennizzo degli infortuni, stabilite dalla legge 7 gennaio 1908, che riguarda gli operai delle industrie.

Essa abbraccia tutti gli operai agricoli, orticoli e forestali, indennizza tutti gli infortuni causati dalla cultura del suolo o dalle circostanze in cui si opera codesta cultura o nel corso dei lavori domestici accessori.

La legge fa distinzione fra i piccoli proprietari (meno di 6000 corone; — circa 8000 lire — non compreso il bestiame e il materiale rurale), e i grandi proprietari (più di 6000 corone); l’assicurazione è obbligatoria pei secondi, facoltativa pei primi. Le indennità sono dovute solo a partire dalla quattordicesima settimana, per ’gli infortuni che durano oltre tredici settimane. E codeste indennità non comprendono le cure farmaceutiche.

Il progetto di legge italiano presenta certamente dei caratteri di maggiore chiarezza, nei confronti delle leggi estere, e inoltre forse porge campo a una maggiore facilità di attuazione ed equità nella ripartizione degli oneri gravanti sui proprietari fondiari in ragione dell’estensione delle loro terre e del valore delle medesime. Ci auguriamo che presto giunga in porto questo progetto di legge, che concerne la classe più benemerita della ricchezza nazionale. Per essa si richiedono altri provvedimenti, che noi riteniamo urgenti, e che saranno diretti all’elevazione materiale e morale del proletariato rurale. Sulle sue spalle poggia gran parte del commercio e della stessa industria nazionale, e fino ad oggi non è stato beneficiato di speciali cure dalla nostra legislazione sociale. I tempi sono mutati e anche nell’agricoltura le situazioni si sono cambiate; i nuovi processi e i nuovi metodi di cultura richiedono cure nuove e ignorate nei tempi andati. Per invocarle, alziamo la voce, fidenti che, coll’interessare l’opinione pubblica, efficacemente a codesti problemi vitali della vita industriale e agricola della nazione, avremo preparato un buon terreno per accogliere favorevolmente gli sforzi del legislatore. E per questa legge sull’assicurazione
agricola diremo, col Sen. Conti, che «tanto più utile sia individualmente sia socialmente riuscirà la legge e tanto maggiore sarà anche la sua influenza morale e la sua opera pacificatrice, quanto più potrà essere approvata con facilità rapidamente e con sano criterio di giustizia».

Paolo Cesare Rinaudo.


Religione


Vangelo della domenica detta delle Palme



Testo del Vangelo.

Era vicina la Pasqua de’ Giudei, e molti di quel paese andarono a Gerusalemme per purificarsi. Cercarono pertanto di Gesù, e dicevano tra loro, stando nel Tempio: Che ve ne pare del non esser Egli venuto alla festa? E i Pontefici e i Farisei avevano dato ordine che, se alcuno sapesse dove Egli era, lo denunziasse per averlo nelle mani. Gesù adunque, sei giorni innanzi Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro già morto e risuscitato da Gesù. Ed ivi gli diedero una cena: e Marta serviva a tavola: Lazzaro poi era uno di quelli che stavano a mensa con Lui. Maria però, presa una libbra di unguento di nardo, liquido di gran pregio, lo versò sul capo e unse i piedi di Gesù, ed asciugò i piedi a Lui coi suoi capelli; e la casa fu ripiena dall’odor dell’unguento. Disse perciò uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariote, il quale era per tradirlo: E perchè un unguento come questo non si è venduto per trecento denari e dato il prezzo ai poveri? Ciò egli disse, non perchè si prendesse pensiero dei poveri, ma perchè era ladro e tenendo la borsa, portava via quello che vi era messo dentro. Disse adunque Gesù: Lasciala fare: ella aveva serbato codesto per il dì della mia sepoltura. Imperocchè i poveri li avete sempre con voi: me poi non sempre mi avrete. In verità vi dico che ovunque sarà predicato il Vangelo, sarà eziandio narrato, a memoria di lei, ciò che questa donna ha fatto. Seppe per tanto una gran turba di Giudei come Gesù era in quel luogo: e vi andarono non per Gesù solamente, ma anche per vedere Lazzaro risuscitato da Lui. Tennero consiglio perciò i Principi dei Sacerdoti di dar morte anche a Lazzaro: perchè molti, a causa di esso, si separarono dai Giudei e credevano in Gesù.

S. GIOVANNI, Cap. 11.


Pensieri.

Uno dei discepoli trova di potere, di dovere rimproverare come uno sperpero l’atto di Maria verso Gesù, uno sperpero che non tiene conto del bisogno di tanti poveri.

Osserviamo: Maria aveva adempiuto al dovere della ospitalità con quella larghezza che conveniva alla sua condizione sociale, alla sua riverenza verso il Maestro,