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IL BUON CUORE | 115 |
(Continua).
Per l’Asilo Convitto Luigi Vitali pei bambini ciechi
Per la festa delle ova di Pasqua
Offerte in denaro.
Offerte in ova.
Signora Maria Fanelli, n. 4 ova variate.
»Amelia Neuschaeffer, n. 12 ova lacca giapponese.
Bambini Arnaldo e Adelaide Castiglioni, n. 14 ova bellissime.
L’assicurazione contro gl’infortuni agricoli
(Continuazione e fine, vedi n. 14).
Il principio dell’estensione del terreno fu, per la sua praticità e semplicità, assunto come base fondamentale dalle Associazioni private per l’ assicurazione agricola (si noti che circa cento grandi proprietari e conduttori di fondi hanno già in corso contratti di assicurazione agricola pei lavoratori delle loro terre). Il sistema proposto dal Sen. Conti reca alla proprietà fondiaria il minor aggravio possibile.
Siamo perfettamente d’accordo con l’on. proponente, perchè veramente la classe dei lavoratori della terra fa, al giorno d’oggi, tutta la figura della Cenerentola nell’affluire delle nostre leggi sociali. Chi fu escluso dal probivirato, dal riposo festivo, dall’ispezione del lavoro, dal lavoro notturno, dalle assicurazioni per infortuni? Il proletariato rurale. Ed è per esso che è bene finalmente sollevare alta la bandiera della giustizia e della parità di trattamento, direi anzi della priorità di trattamento in un paese eminentemente agricolo qual’è l’Italia. Questa battaglia ci proponiamo di combattere con una serie di articoli sulle questioni più urgenti dell’agricoltura, tanto più d’attualità in quanto, data la stagione invernale, i lavori de’ campi sono in periodo di tregua, ed è questa appunto l’epoca dello studio dei problemi della vita rurale.
Interessante, dal lato della legislazione comparata, è il voto emesso dall’Association française pour la protection légale des travailleurs: «che il rischio professionale sia esteso alla riparazione degli infortuni sul lavoro avvenuti nelle industrie agricole e forestali. Ritiene che è soltanto coll’organizzazione di un regime d’assicurazione obbligatoria, raggruppante gli agricoltori in associazioni mutualiste, che codesta estensione sarebbe più completamente e facilmente realizzata. Domanda, inoltre, che i piccoli proprietari, il cui reddito annuo non oltrepassa una certa cifra, siano essi stessi obbligatoriamente garantiti per mezzo d’una tassa speciale, contro gli infortuni che possono colpire essi o i membri della loro famiglia, che li aiutano ne’ loro lavori. Se il Governo si opponese al regime di assicurazione obbligatoria e mantenesse il principio di libertà regolamentata, consacrata dalla legge 1898, l’associazione ritiene che non sarebbe necessaria una legge speciale, ma basterebbe applicare con qualche modificazione la legge 1898, tenendo perciò conto: a) che il benessere della legge non abbia luogo per le persone che, senza mercede, prestano la loro opera al proletario; b) che tutti gli infortuni avvenuti pel fatto o l’occasione del lavoro diano luogo a indennità; c) che le regole della prova dell’infortunio, quali risultano dalla legge 1898, non siano modificati; d) che la indennità giornaliera e gli interessi siano calcolati sulla totalità