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nisti. Si aggiunga eziandio che le nostre chiese parrocchiali antiche sono tutte dedicate alla Vergine Santa, od a Santi greci e latini dei primi secoli del cristianesimo, e quindi d’origine anteriore ai tempi franchi o germanici, nei quali la casta dominante non avrebbe mancato di venerarvi i loro santi legendarii. Notisi ancora che le circoscrizioni parocchiali, che nei tempi di mezzo coincidevano colle circoscrizioni comunali, si nominavano qui universalmente Pievi, da plebs; il quale nome, di etimologia evidentemente romana, denota giù l’esistenza di quella personalità collettiva, che noi diciamo il Comune.

Dai pochi documenti che ci rimangono dei secoli decimo, undecimo e dodicesimo, rileviamo che già in allora era fra noi generale il libero allodio e la suddivisione della proprietà fondiaria fra il complesso della popolazione, colla sola eccezione della proprietà vincolala a dipendenza feudale; circostanza che pressupone ordinamenti comunali atti a garantire il libero uso della proprietà ed efficaci a proteggerla contro il sopruso e la prepotenza di una età, in cui le istituzioni giuridiche erano molto indeterminate ed insufficenti allo scopo.

Ultimo argomento ed il più convincente si è quello che deriva dal considerare che i nostri Comuni, durante tutti i secoli scorsi, e malgrado tante e sì svariate oppressioni, seppero sempre gelosamente conservare la libera proprietà comunale della maggior parie delle selve, dei pascoli e dei terreni incolli, nonchè dei rivi, dei torrenti e dei laghi; proprietà, che, se andò col tempo a restringersi, minorò o per vendite spontaneamente fatte dai comuni medesimi, o per parziali usurpazioni nei casi in cui la forza prevaleva al diritto, o per divisioni seguite fra i comunisti ad oggetto di allargare i terreni coltivati, insufficenti al lavoro della crescente popolazione. Queste proprietà furono sempre godute in comune con norme stabilite dagli utenti, e, malgrado le sofferte falcidie, costituiscono ancora al presente la più gran parte della superficie del Trentino non dedicata all'agricoltura. L’uso di una proprietà comune qualunque non può praticarsi senza alcuno ordinamento, nè conservarsi e tutelarsi; per la qual cosa dobbiamo aver per fermo che queste popolazioni ubbidivano a provvedimenti comunali a tale scopo diretti. In fatti, noi veggiamo che presso i popoli che difettarono di sistema comunale, la prosperitàFonte/commento: Pagina:Il Ducato di Trento nei secoli XI e XII.djvu/10 delle selve, dei pascoli e delle terre vacue divenne preda di chi esercitava sulle popolazioni colla forza i diritti del signore sui servi.