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DELLA COLONNA INFAME 811

diventa credibile: la tortura ha purgato l’infamia, restituendo a quel detto l’autorità che non poteva avere dal carattere della persona.

E perchè dunque non avevan fatta confermare al Piazza ne’ tormenti la prima deposizione? Fu anche questo per non mettere a cimento quella deposizione, così insufficiente, ma così necessaria alla cattura del Mora? Certo una tale omissione rendeva questa ancor più illegale: giacchè era bensì ammesso che l’accusa dell’infame, non confermata ne’ tormenti, potesse dar luogo, come qualunque altro più difettoso indizio, a prendere informazioni, ma non a procedere contro la persona1. E riguardo alla consuetudine del foro milanese, ecco quel che attesta il Claro in forma generalissima: “Affinchè il detto del complice faccia fede, è necessario che sia confermato ne’ tormenti, perchè, essendo lui infame a cagion del suo proprio delitto, non può essere ammesso come testimonio, senza tortura; e così si pratica da noi: et ita apud nos servatur2”.

Era dunque legale almeno la tortura data al commissario in quest’ultimo costituto? No, certamente: era iniqua, anche secondo le leggi, poichè gliela davano per convalidare un’accusa che non poteva diventar valida con nessun mezzo, a cagion dell’impunità da cui era stata promossa. E si veda come gli avesse avvertiti a proposito il loro Bossi. “Essendo la tortura un male irreparabile, si badi bene di non farla soffrire in vano a un reo in casi simili, cioè quando non ci siano altre presunzioni o indizi del delitto3.”

Ma che? facevan dunque contro la legge, a dargliela, e a non dargliela? Sicuro; e qual maraviglia che chi s’è messo in una strada falsa, arrivi a due che non son buone, nè l’una nè l’altra?

Del resto, è facile indovinare che la tortura datagli per fargli ritrattare un’accusa, non dovette esser così efficace come quella datagli per isforzarlo ad accusarsi. Infatti, non ebbero questa volta a scrivere esclamazioni, a registrare urli nè gemiti: sostenne tranquillamente la sua deposizione.

Gli domandaron due volte perchè non l’avesse fatta ne’ primi costituti. Si vede che non potevan levarsi dalla testa il dubbio, e dal cuore il rimorso che quella sciocca storia fosse un’ispirazion dell’impunità.

  1. V. Farinacci, Quæst. XLIII, 134, 135.
  2. Op. cit. Quæst. XXI, 13.
  3. Op. cit. tit. De indiciis et considerationibus ante torturam; 152.