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quello che l’avevan trovata. E certo sarebbe assurdo l’attribuire a una sola causa una tal diminuzione di male; ma, tra le molte, mi par che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente, di secolo in secolo, da quelli ai quali pure s’attribuisce un’autorità di fatto sulla pratica de’ tribunali.

Cita poi il Verri alcune loro proposizioni; le quali non basterebbero per fondarci sopra un generale giudizio storico, quand’anche fossero tutte esattamente citate. Eccone, per esempio, una importantissima, che non lo è: “Il Claro asserisce che basta vi siano alcuni indizii contro un uomo, e si può metterlo alla tortura1.”

Se quel dottore avesse parlato così, sarebbe piuttosto una singolarità che un argomento; tanto una tal dottrina è opposta a quella d’una moltitudine d’altri dottori. Non dico di tutti, per non affermar troppo più di quello che so; benchè, dicendolo, non temerei d’affermar più di quello che è. Ma in realtà il Claro disse, anche lui, il contrario; e il Verri fu probabilmente indotto in errore dall’incuria d’un tipografo, il quale stampò: Nam sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit2, in vece di Non sufficit, come trovo in due edizioni anteriori3. E per accertarsi dell’errore, non è neppur necessario questo confronto, giacchè il testo continua così: “se tali indizi non sono anche legittimamente provati;” frase che farebbe ai cozzi con l’antecedente, se questa avesse un senso affermativo. E soggiunge subito: “ho detto che non basta (dixi quoque non sufficere) che ci siano indizi, e che siano legittimamente provati, se non sono anche sufficienti alla tortura. Ed è una cosa che i giudici timorati di Dio devono aver sempre davanti agli occhi, per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura: cosa del resto che li sottopone essi medesimi a un giudizio di revisione. E racconta l’Afflitto d’aver risposto al re Federigo, che nemmen lui, con l’autorità regia, poteva comandare a un giudice di mettere alla tortura un uomo, contro il quale non ci fossero indizi sufficienti”.

Così il Claro; e basterebbe questo per esser come certi, che dovette intender tutt’altro che di rendere assoluto l’arbitrio con quell’altra

  1. Oss. § VIII.
  2. Sent. rec. lib. V, quæst. LXIV, 12. Venet. 1640; ex typ. Baretiana, p. 537.
  3. Ven. apud Hier. Polum, 1580, f. 172 — Ibid. apud P. Ugolinum, 1595. f. 180.