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della prima, “donde emani il diritto di punire i delitti”, fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali; poichè si potè bene, al tempo del Verri, crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacchè è men male l’agitarsi nel dubbio, che il riposar nell’errore) è più controversa che mai. E l’altre, dico in generale tutte le questioni d’un’importanza più immediata, e più pratica, erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate quando gli scrittori comparvero? Vennero essi forse a confondere un ordine stabilito di più giusti e umani princìpi, a balzar di posto dottrine più sapienti, a turbar, dirò così, il possesso a una giurisprudenza più ragionata e più ragionevole? A questo possiamo risponder francamente di no, anche noi; e ciò basta all’assunto. Ma vorremmo che qualcheduno di quelli che ne sanno, esaminasse se piuttosto non furon essi che, costretti, appunto perchè privati e non legislatori, a render ragione delle loro decisioni, richiamaron la materia a princìpi generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell’idea universale del diritto; se non furon essi che, lavorando a costruir, con rottami e con nuovi materiali, una pratica criminale intera ed una, prepararono il concetto, indicarono la possibilità, e in parte l’ordine, d’una legislazion criminale intera ed una; essi che, ideando una forma generale, aprirono ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati, la strada a ideare una generale riforma.

In quanto finalmente all’accusa, così generale e così nuda, d’aver raffinato i tormenti, abbiamo in vece veduto che fu cosa dalla maggior parte di loro espressamente detestata e, per quanto stava in loro, proibita. Molti de’ luoghi che abbiam riferiti possono anche servire a lavarli in parte dalla taccia d’averne trattato con quell’impassibile tranquillità. Ci si permetta di citarne un altro che parrebbe quasi un’anticipata protesta. “Non posso che dar nelle furie”, scrive il Farinacci, (non possum nisi vehementer excandescere) “contro que’ giudici che tengono per lungo tempo legato il reo, prima di sottoporlo alla tortura; e con quella preparazione la rendon più crudele.1

Da queste testimonianze, e da quello che sappiamo essere stata la tortura negli ultimi suoi tempi, si può francamente dedurre che i criminalisti interpreti la lasciarono molto, ma molto, men barbara di

  1. Quæst. XXXVIII, 38.