Pagina:I promessi sposi (1840).djvu/776

770 storia

da uno più antico, Francesco dal Bruno, il quale le cita come d’uno più antico ancora, Angelo d’Arezzo, con altre gravi e forti, che diamo qui tradotte: “giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti, perchè l’uom sapiente abborrisce tali cose, e dà forma alla scienza col lume delle virtù.1

Prima di tutti questi, nel secolo XIII, Guido da Suzara, trattando della tortura, e applicando a quest’argomento le parole d’un rescritto di Costanzo, sulla custodia del reo, dice esser suo intento “d’imporre qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura2.”

Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che uccide il servo, “ai giudici che squarcian le carni del reo, perchè confessi;” e vuole che, se questo muore ne’ tormenti, il giudice sia decapitato, come omicida3.

Più tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro que’ giudici che, “assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione nè d’esempio, ma come per un loro vanto (propter gloriam eorum); e sono per ciò da riguardarsi come omicidi4.”


  1. Franc. a Bruno, De indiciis et tortura, part. II, quæst. II, 7.
  2. Guid. de Suza, De Tormentis, 1. — Cod. IX, tit. 4, De custodia reorum; l. 2
  3. Baldi, ad lib. IX Cod. tit XIV, De emendatione servorum, 3.
  4. Par. de Puteo, De syndicatu; in verbo: Crudelitas officialis, 5.