Pagina:I promessi sposi (1840).djvu/772

766 storia

quali. La legge romana, che aveva vigore ne’ casi a cui non provvedessero gli statuti, non lo dice di più, benchè ci adopri più parole. “I giudici non devono cominciar da’ tormenti, ma servirsi prima d’argomenti verisimili e probabili; e se, condotti da questi, quasi da indizi sicuri, credono di dover venire ai tormenti, per iscoprir la verità, lo facciano, quando la condizion della persona lo permette1.” Anzi, in questa legge è espressamente istituito l’arbitrio del giudice sulla qualità e sul valore degl’indizi; arbitrio che negli statuti di Milano fu poi sottinteso.

Nelle così dette Nuove Costituzioni promulgate per ordine di Carlo V, la tortura non è neppur nominata; e da quelle fino all’epoca del nostro processo, e per molto tempo dopo, si trovano bensì, e in gran quantità, atti legislativi ne’ quali è intimata come pena; nessuno, ch’io sappia, in cui sia regolata la facoltà d’adoprarla come mezzo di prova.

E anche di questo si vede facilmente la ragione: l’effetto era diventato causa; il legislatore, qui come altrove, aveva trovato, principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente, che faceva, non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari sulle leggi romane, e a crescer l’opere composte con un ordine più indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o quel punto speciale, gli scrittori trattavan la materia con metodi complessivi, e insieme con un lavoro minuto delle parti; moltiplicavan le leggi con l’interpretarle, stendendone, per analogia, l’applicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli paressero più fondate sulla ragione, sull’equità, sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi gli uni con gli altri, dove con disparità di pareri: e i giudici, dotti, e alcuni anche autori, in quella scienza, avevano, quasi in qualunque caso, e in qualunque circostanza d’un caso, decisioni da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza; anzi alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da essa, a quelle antiche leggi de’ diversi paesi che lo studio e l’autorità crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e ch’erano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini

  1. Cod. Lib. IX; Tit. XLI, De quæstionibus, 1. 8.