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capitolo xxviii. 529

a chi ricusasse di vendere, intimò la perdita della derrata e una multa d’altrettanto valore, et maggior pena pecuniaria et ancora corporale sino alla galera, all’arbitrio di S. E., secondo la qualità de’ casi et delle persone.

Al riso brillato era già stato fissato il prezzo prima della sommossa; come probabilmente la tariffa o, per usare quella denominazione celeberrima negli annali moderni, il maximum del grano e dell’altre granaglie più ordinarie sarà stato fissato con altre gride, che non c’è avvenuto di vedere.

Mantenuto così il pane e la farina a buon mercato in Milano, ne veniva di conseguenza che dalla campagna accorresse gente a processione a comprarne. Don Gonzalo, per riparare a questo, come dice lui, inconveniente, proibì, con un’altra grida del 15 di dicembre, di portar fuori della città pane, per più del valore di venti soldi; pena la perdita del pane medesimo, e venticinque scudi, et in caso di inhabilità, di due tratti di corda in publico, et maggior pena ancora, secondo il solito, all’arbitrio di S. E. Il 22 dello stesso mese (e non si vede perchè così tardi), pubblicò un ordine somigliante per le farine e per i grani.

La moltitudine aveva voluto far nascere l’abbondanza col saccheggio e con l’incendio; il governo voleva mantenerla con la galera e con la corda. I mezzi erano convenienti tra loro; ma cosa avessero a fare col fine, il lettore lo vede: come valessero in fatto ad ottenerlo, lo vedrà a momenti. È poi facile anche vedere, e non inutile l’osservare come tra quegli strani provvedimenti ci sia però una connessione necessaria: ognuno era una conseguenza inevitabile dell’antecedente, e tutti del primo, che fissava al pane un prezzo così lontano dal prezzo reale, da quello cioè che sarebbe risultato naturalmente dalla proporzione tra il bisogno e la quantità. Alla moltitudine un tale espediente è sempre parso, e ha sempre dovuto parere, quanto conforme all’equità, altrettanto semplice e agevole a mettersi in esecuzione: è quindi cosa naturale che, nell’angustie e ne’ patimenti della carestia, essa lo desideri, l’implori e, se può, l’imponga. Di mano in mano poi che le conseguenze si fanno sentire, conviene che coloro a cui tocca, vadano al riparo di ciascheduna, con una legge la quale proibisca agli uomini di far quello a che eran portati dall’antecedente. Ci si permetta d’osservar qui di passaggio una combinazione singolare. In un paese e in un’epoca vicina,