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libro tredicesimo - cap. vii 33

chi fusse congiunto a tanta sceleratezza la severitá e la giustizia. Per le quali parole Adriano cardinale di Corneto e Francesco Soderino cardinale di Volterra, inginocchiati innanzi alla sedia del pontefice, dissono, il cardinale di Siena avere con loro usate delle medesime parole che aveva usate col cardinale di San Giorgio.

Finiti e publicati nel concistorio gli esamini, furono Alfonso e Bandinello, per sentenza data nel concistorio publico, privati della degnitá del cardinalato, degradati e dati alla corte secolare. Alfonso, la notte prossima, fu occultamente nella carcere strangolato; la pena di Bandinello permutata, per grazia del pontefice, dalla morte a perpetua carcere: il quale, non molto poi, non solo lo liberò dalla carcere ma, pagati certi danari, lo restituí alla degnitá del cardinalato; benché con lui avesse piú giusta causa di sdegno perché, beneficato sempre da lui e veduto molto benignamente, non si era alienato per altro che per la amicizia grande che aveva con Alfonso, e per sdegno che il cardinale de’ Medici gli fusse stato anteposto nella petizione di certi benefici. E nondimeno non mancorono interpretatori, forse maligni, che innanzi fusse liberato dalla carcere gli fusse stato dato, per commissione del pontefice, veleno, di quella specie che non ammazzando subitamente consuma in progresso di tempo la vita di chi lo riceve. Col cardinale di San Giorgio, per essere il delitto minore, ancora che le leggi fatte e interpretate da’ príncipi per sicurtá de’ loro stati voglino che nel crimine della maestá lesa sia sottoposto all’ultimo supplicio non solo chi macchina ma chi sa chi accenna contro allo stato, e molto piú quando si tratta contro alla vita del principe, procedette il pontefice piú mansuetamente; avendo rispetto alla sua etá e autoritá, e alla congiunzione grande che innanzi al pontificato era lungamente stata tra loro. Però, se bene fusse, per ritenere l’autoritá della severitá, nella sentenza medesima privato del cardinalato, fu quasi incontinente, obligandosi egli a pagare quantitá grandissima di danari, restituito per grazia eccetto che alla voce attiva e passiva; alla quale fu, innanzi passasse uno anno, reintegrato.