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Fu commesso al medesimo che dissuadesse l’assoluzione de’ viniziani; ma questa, alla venuta sua, era giá deliberata e promessa dal pontefice, avendo i viniziani, poi che tra i deputati dal pontefice e gli oratori loro fu disputato molti mesi, consentito alle condizioni sopra le quali si faceva la difficoltá, perché non vedevano altro rimedio alla salute loro che l’essere congiunti seco. Furono, il vigesimoquarto dí di febbraio, lette nel concistorio le condizioni colle quali si doveva concedere l’assoluzione, presenti gli oratori viniziani e confermandole, col mandato autentico della loro republica, per instrumento. Non conferissino o in qualunque modo concedessino benefici o degnitá ecclesiastiche, né facessino resistenza o difficoltá alle provisioni che sopra essi venissino dalla corte romana; non impedissino che nella corte predetta si agitassino le cause beneficiali o appartenenti alla giurisdizione ecclesiastica; non ponessino decime o alcuna specie di gravezza in su’ beni delle chiese e de’ luoghi esenti dal dominio temporale; rinunziassino all’appellazione interposta dal monitorio, a tutte le ragioni acquistate in qualunque modo in sulle terre della Chiesa, e specialmente alle ragioni che e’ pretendessino di potere tenere il bisdomino in Ferrara; che i sudditi della Chiesa e i legni loro avessino libera la navigazione del golfo, e con facoltá sí ampia che eziandio le robe d’altre nazioni portate in su’ legni loro non potessino essere molestate, né fatta dichiarazione che fussino obligate alle gabelle; non potessino in modo alcuno intromettersi di Ferrara o delle terre di quello stato che avessino dependenza dalla Chiesa; fussino annullate tutte le convenzioni che in pregiudicio ecclesiastico avessino fatto con alcuno suddito o vassallo della Chiesa; non ricettassino duchi baroni o altri sudditi o vassalli della Chiesa che fussino ribelli o inimici della sedia apostolica; e fussino obligati a restituire tutti i danari esatti da’ beni ecclesiastici, e ristorare le chiese di tutti i danni che avessino fatto loro. Le quali obligazioni colle promesse e rinunzie debite ricevute nel concistorio, gli imbasciadori viniziani, il dí che fu determinato, seguitando gli esempli