Pagina:Guglielmo Bertagnolli, Il primo processo delle streghe in Val di Non.djvu/44


— 78 —

malefiche, il tutto esser stato contro le leggi divine et humane, in offesa della Divina Maestà dell'onnipotente Iddio, quale riconoscono et abbiamo riconosciuto sempre creatore dell’universo et conservatore del tutto et che ha per mezzo del suo unigenito figliuolo Gesù Christo nostro Redentore, da giudicare li vivi el li morti, e sicome all’incontro riconoscemo e sempre habbiamo riconosciuto il Demonio per creatura rebelle a Dio et che è fuori della sua verata gratia et inimico della humana natura, benchè per colpa nostra et per le cose contenute nelli processi siamo reputati d‘averlo riverito et reconosciuto altrimente. Però renonciamo ad esso et in ogni tempo a qual si voglia atto di reverentia, adorazione et honore che siamo imputati d’haver esibito al Demonio et parimente a ogni patto et promessione et obbligazione fattagli et a qualsivoglia altro atto che fosse stata da noi fatto idolatrando e apostatando dal culto del nostro vero Dio, professando et promettendo con giuramento, ivi effettualmente toccando le Sante Scritture, prestato in mano di S. S. Molto R.a di voler invece sotto la grazia di sua divina Maestà, del santissimo Battesimo e nelle via delle bone opere e sotto la protezione et ubidienza della Santa Chiesa Cattolica et Romana, et conforme a suoi santi decreti et precetti, nè da quella mai deviare, detestando et renonciando ogni heresia et apostasia et particolarmente quella de Malefici che contiene la aversione et renegazione del vero Dio, del Battesimo et delle bone opere, l’adorazione et servitù del Demonio et la frequentazione delli concorsi di streghe et stregoni con altri nefandi delitti: alla quale sotto l’istesso giuramento promettono et s’obbligano ambedue et ciascuno di noi di mai per qualsivoglia tempo ot in qualsi voglia modo adherire, ne di mai andare a detti o simili retrovi o in altra maniera haver patti espressi o taciti col Demonio o esercitare l’arte o pratiche diaboliche de malefici, ne dar alcun segno d’esser di questa nefanda professione, sub poena relapsi, cioè sotto tutte le pene introdotte dai sacri canoni, et delle leggi Imperiali contro gli heretici et persone malefiche vel elapse, in qual pene s’intendi che ricorriamo et incorsi siamo ogni volta che noi o alcuno di noi sarano trovati colpevoli o colpevole d'alcuna delle dette cose obbligando per maggior asseverazione tutti li nostri beni in solidum presenti et futuri. Promettendo anco di adempir e sodisfar alla penitenza salutare che piacerà a V. S. M. Rev.da di imporre conforme alle nostre forze, instando esser ad-