intendeva tutelare i proprii sudditi nella contingenza dei casi; diversamente avrebbero o dovuto imprendere da per loro stessi la propria difesa o darsi in balìa del primo occupante, cose entrambe lesive al sommo imperio. Costretto pertanto Pio IX ad onestare l’assurdo della sua condizione si schermiva con un ripiego assurdo del pari, dimostrando vieppiù come rimanga senza uscita il mostruoso accoppiamento del temporale con lo spirituale. Consisteva il ripiego in questo, che solo allora avrebbe impugnato le armi, quando si fosse trattato di difendere i proprii dominii. Starebbe fresco quel principe, il quale per tutelare i suoi stati attendesse con le mani alla cintola i nemici grossi e minacciosi ai confini; le arti di stato consistono appunto nel prevedere e prevenire siffatte estremità, imperciocchè nate che sieno tu non sei sicuro di vincerle, e vincendole ancora, colto alla sprovvista, non lo puoi fare senza gravissimo incomodo e forse rovina dei popoli; però in ogni tempo fu sagace provvidenza dei governi adoperarsi a tutt’uomo, affinchè la bilancia fra gli esterni potentati si osservasse, essendo ormai per esperienza conosciuto che quando uno di questi trasmodi, più presto o più tardi te lo puoi aspettare in casa. Però, bisogna dire che la dottrina delle armi canonicamente prese per la protenzione de’ suoi stati nel concetto del papa Pio IX si estendesse fino