una maniera di caleidoscopio dello intelletto umano, dove, girando, miri sciogliersi, aggrupparsi, tramutarsi senza posa risi, sorrisi, lamentazioni, capestrerie sempre nuove e sempre grottesche. Se mai capitasse in mano di romanziere, o di poeta, o di predicatore, o vogliamo legislatore, ovvero anche filosofo, chi sa quanto ci saccheggerebbero a man salva: per moneta non lo potei avere, e me ne increbbe; lo copiai in parte e giudico che valga il pregio citarne qualche tratto. All’articolo 5, t. I, c. 1. Curio appicca questo commento. — Ecco qui; in virtù dello articolo 5, la morte col mezzo della fucilazione nella schiena rende il condannato indegno di appartenere alla milizia; ed è ottimo accorgimento piemontese per distinguere la condizione dello ammazzato per davanti da quella dello ammazzato per di dietro; onde resta chiarito che se lo ammazzato per davanti dopo morto si presentasse al reggimento, hassi a ripigliare sotto le bandiere senza opposizione, mentre se lo ammazzato per di dietro ma’ mai si attentasse dopo morto a presentarsi al reggimento, ne sarebbe addirittura respinto. — Atrocissima poi la chiosa di Curio all’articolo 3, titolo I, della legge su la leva, e meritata pur troppo: «Non sono ammessi a far parte dello esercito gli esecutori di giustizia, nè gli aiutanti, ne i figli degli esecutori, nè degli aiutanti loro.» Per questa guisa la gente, innanzi di entrare nella milizia, carnefice non ha da essere, dopo entrata sì;