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capitolo xv. 13


liere. Il dabbene elettore non capiva; visto il candelliere comprese la ragia. Credete voi che l’elettore tacesse il tiro furbesco per non restarne svergognato? Oh! il governo costituzionale ba educato ed educa gli italiani negli esempi della costanza romana; ribolle sulla virtù latina, fitta e granita come il fieno, il trifoglio e l’erba medica in primavera; l’elettore si sentì il coraggio di citare il deputato Egeo dinanzi al tribunale per sentirsi condannare a pagargli in buona moneta il prezzo del voto.

Come l’andasse a terminare non mi è noto; credo che il tribunale, non potendo uscire dalla sua perplessità per giudicare chi fosse il più furfante dei due, l’elettore o l’eletto, imitasse l’Areopago, il quale, non potendo condannare la femmina, che nell’impeto del dolore per la strage del suo figliuolo di primo letto, perpetrata dal secondo marito, questo uccise, ordinò all’accusata si ripresentasse al tribunale di lì a cento anni.

Ladri! E chi è che dice ladri? Coloro che appiccano questo brutto titolo ai signori ministri non se ne intendono. Di fatti, sai tu, lettore, rubare che sia? Te lo dirò io: la scienza definisce il furto una contrettazione di cosa dal luogo a quo al luogo ad quem con animo di appropriarsela.1

  1. Contrectatio apud Jurisconsultos signilìcat alienam rem manu apprehendere, et amovere furandi causa. Paulus. Diges., l. 12, t. 2, leg. 3 ad finem, et lib. 25, t. 2, 1. 3.