trovino uomini e genitori implacabili: la gente ci sì
mette attorno per ridurli a sacramenti e le più
volte riesce: in questi casi le nozze valgono per
matrimonio e per battesimo. Ora dirò io la ragione
per la quale la figlia non fa ricondotta al suo genitore;
il pubblico ministero, con verecondia pari
alla carità, suppone perchè dei molti pruni male
ella avrebbe saputo indicare quello che la ferì,
ed io gli affermo al contrario ch’e’ fu perchè l’unico
e il solo temè rimanere scoperto, perchè questo
non poteva, anco volendo, riparare al mal fatto,
perchè questo uno appetì la voluttà, non gli imbarazzi
della colpa. Al pubblico ministero non garba
indagare le cagioni del delitto: a lui basta trovare
il fallo e domandarne il gastigo. Ciò significa che
egli, o non conosce il suo dovere, o ricusa adempirlo; quando egli insta, affinchè la legge percuota
un capo cui egli non in virtù di prove, ma per via
d’induzioni dichiara colpevole, allora religione, coscienza
e legge gl’impongono l’obbligo di rinvenire
prima di tutto la causa di delinquere; però che se
causa non si trovi, e non pertanto il delitto sia
stato commesso, ne viene per conseguenza che lo
imputato, come agente senza intelletto, non si condanni
per colpevole, bensì si chiuda come demente.
Giusto, in questo punto, sul quale il pubblico ministero
guizza con riprovevole leggerezza, io lo intimo
a rendermi ragione della causa determinante