Pagina:Guasti - Sigilli pratesi.djvu/62


— 54 —


non provedesse; e generalmente ogni cosa fare, che s’apartengha a honestà di vita et a buono stato della Compagnia. E quando i decti tre Correggitori vorranno in sopra ad alcuna cosa provedere, debbiano scrivere la loro intentione, e questa secretamente ordinare che vengha in mano del Priore; e ’l Priore la mecta ad effecto, come decto è.

Questa balìa, e diremo quasi segreta inquisizione, che metteva sopra lo stesso capo della Compagnia l’ufficio dei Correggitori, comecchè il Breve non lo dica, poteva rendere necessario l’uso di un Sigillo particolare.

§ 4. Nè avevano poco da fare i Correggitori per tenere in osservanza i capitoli: per esempio l’XI e il XII, che per la notizia de’ costumi mi piace qui riferire. Nell’undecimo si enumerano le cose vietate, dalle quali i fratelli si dovevano guardare. «Se alcuno de’ fratelli corresse in tanta follìa, che biastemiasse Idio o la Vergine Maria o alcuno Sancto, o battesse padre suo o madre, imantenente sanza neuna amonitione sia raso et cacciato della nostra Compagnia... Al postucto volgliamo che veruno giuochi a veruno gioco di dadi, o a veruno altro gioco dove denari ne vadano. Chi giocasse a zara, vada per ogne volta a disciplina a Sancta Anna scalzo. Chi giocasse a neuno altro gioco dove dadi si tocchino, o denari ne vadano, per ciascuna volta vada a disciplina alla Pieve a Borgo et a Sancto Agostino. Ancora, che neuno ardischa d’andare in veruno luogo disonesto di femmine». L’andare a taverna era pure vietato, e fino il bere innanzi terza nei giorni di disciplina. E a questo proposito soggiunge: «Ancora, chi facesse tanta follìa che innebbriasse, vada disciplinandosi al Carmino, et dire all’altare cinque paternostri cum avemarie». Il che mostra, che le penitenze pubbliche duravano anche quando i canoni penitenziali erano dimenticati; massime ove pubblica fosse la colpa, come la bestemmia, il giuoco, l’ubriachezza: per i quali ed altri peccati il Muratori ebbe a desiderare che «si risvegliasse,