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26. Che veruno non pesi lingua nè budello del porcho quando si compra.

Anchora che veruno tavernaio non pesi la lingua o il budello del porcho quando si compera il porcho a peso, o vero quando si vende a peso; a pena per ciaschuna volta, chi contro farà, soldi cinque.

27. Che veruno non tenga di due fatte carni somiglianti a sua taverna.

Sia tenuto ciaschuno tavernaio, il dì che venderà carne di porcho, non deba avere a sua pancha o vero bottega carne di troia o vero di bima1; et anchora quel dì che venderà carne di castrone, non venda nè tenga a sua pancha o vero bottega carne di pecora: a pena per ogni volta, chi contro farà, soldi venti.

28. Che veruno non venda per alcuno che non sia all’arte.

Se alcuno di questa arte vendesse o facesse carne per alcuna altra interposita persona, et quella cotale persona facesse contro al Brieve di questa arte; che quello sia condapnato nella pena nella quale la persona di questa arte fussi condapnato: et ciascuno ne possa essere achusatore; et basti la pruova di quattro testimonii di publica fama.

29. Se veruno fratello o figliuolo d’alcuno facessi contro a questo Brieve.

Se advenisse che alcuno di questa arte avessi un figliuolo o più, o un fratello o più, che non fussono tenuti ad questo Brieve, et dicessono o facessono contra a questo Brieve, che cotale padre o vero fratello, ch’è di questa arte, sia tenuto di pagare quella pena come s’egli medesimo l’avessi commesso.

30. Come veruno non dica villania l’uno all’altro.

Anchora ordiniamo, che veruno di questa arte dica a niuno di questa arte, nè contro a lui, alcuna villania o vero alcuna parola ontosa2; a pena, per ogni volta che la dicesse, di soldi cinque.
  1. Porchetta che non ha figliato. Bimo, porcello giovane che non ha l’anno.
  2. Male ha, a parer mio, il Cod. otiosa.