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26. Che veruno non pesi lingua nè budello del porcho quando si compra.
Anchora che veruno tavernaio non pesi la lingua o il budello del porcho quando si compera il porcho a peso, o vero quando si vende a peso; a pena per ciaschuna volta, chi contro farà, soldi cinque.
27. Che veruno non tenga di due fatte carni somiglianti a sua taverna.
Sia tenuto ciaschuno tavernaio, il dì che venderà carne di porcho, non deba avere a sua pancha o vero bottega carne di troia o vero di bima1; et anchora quel dì che venderà carne di castrone, non venda nè tenga a sua pancha o vero bottega carne di pecora: a pena per ogni volta, chi contro farà, soldi venti.
28. Che veruno non venda per alcuno che non sia all’arte.
Se alcuno di questa arte vendesse o facesse carne per alcuna altra interposita persona, et quella cotale persona facesse contro al Brieve di questa arte; che quello sia condapnato nella pena nella quale la persona di questa arte fussi condapnato: et ciascuno ne possa essere achusatore; et basti la pruova di quattro testimonii di publica fama.
29. Se veruno fratello o figliuolo d’alcuno facessi contro a questo Brieve.
Se advenisse che alcuno di questa arte avessi un figliuolo o più, o un fratello o più, che non fussono tenuti ad questo Brieve, et dicessono o facessono contra a questo Brieve, che cotale padre o vero fratello, ch’è di questa arte, sia tenuto di pagare quella pena come s’egli medesimo l’avessi commesso.
30. Come veruno non dica villania l’uno all’altro.