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uno daschici ciò fussi domandato, dica la verità. Chi contro a ciò facessi, paghi per ciascuna volta soldi dieci di danari.

21. Che veruno non tolga il giovedì lardaiuolo1 veruno fanciullo.

Anchora, che veruno di questa arte in veruno modo tolga in pegnio il giovedì lardaiuolo veruno fanciullo o fanciulla d’alcuno della terra di Prato nè del distretto2. Chi contro farà, paghi soldi cinque.

22. Come veruno non dia peso falso.

Anchora vogliamo, che qualunque della detta arte venderà a peso, et dessi falso peso, paghi per ciaschuna oncia che dessi di mancho, danari xii: et ad cui fossi trovato falso peso, sia condannato per li Rettori in soldi dieci.

23. Niuno venda ventri o minugia a chi non soda.

Qualunque persona vendessi ventri o minugie di sua bestia ad alcuna ventraiuola che non avessi dati all’arte dua mallevadori in quantità di lire ciento, ricevente per l’arte3, paghi per ciascuna volta soldi venti.

24. Due fratelli non possano avere uficio insieme.

Anchora abiamo ordinato, che due fratelli carnali non possano insieme a una volta avere uficio nella arte, onde se ne debba ricevere salario dall’arte: et chi cotale uficio ricevessi, paghi per ciascuna volta soldi cinque. Et chi chiamassi così fatti uficiali, per ciachuna volta paghi soldi cinque, et perda la licentia.

25. Come veruno non venda carne ad altra pancha che alla sua.

Anchora ordiniamo, che veruno di questa arte vada a vendere o venda sua carne alla pancha d’alcuno altro tavernaio o d’altra persona, se non fossi publico compagnio alla detta carne, o suo figliuolo; a pena per ciaschuna volta, chi contrafacesse, di soldi dieci.
  1. Oggi, giovedì grasso.
  2. Usanza che non trovai ricordata in altri documenti.
  3. Par che manchi la persona ricevente; forse, il Camarlingo.