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11. Che veruno venda carne morticina1 nè tenga lume.
Anchora, che veruno bechaio, o altra persona per lui, rechi o faccia recare alla taverna carne furtiva o morticina o inferma d’alcuna infermitade. Chi contro a ciò facessi, paghi per ciaschuna volta, per nome di pena, soldi venti di danari. Anchora, che veruno bechaio non possa nè debia tenere alla taverna da sera, per vendere carne, lume niuno. Chi farà contro a ciò, paghi per ogni volta soldi dieci di danari.
12. Che niuno sia impedito quando compra alcuna cosa.
Et se alcuno di questa arte fussi per comperare alcuna cosa che s’apartenessi alla detta arte, non sia veruno che lo impedischa, et quella non debbia adomandare infino a tanto che l’altro non è partito da merchato; a pena per ciaschuna volta, chi contraffarà, di soldi xx.
13. Che veruno non faccia mala compagnia a veruno.
Anchora, chi farà mala compagnia o rea ideranza2, paghi per ciaschuna volta al nostro Camarlingo soldi venti di danari. Anchora, qualunque persona di questa arte non observassi gli Statuti et gli ordinamenti di questa arte, che sono scripti nel Brieve, paghi per ciaschuna volta soldi cinque.
14. Come i Rettori sieno tenuti risquotere tutte le scripture che all’arte s’apartengono, et dielle al Camarlingo.