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detto uficio et paghi al Camarlingo nostro, per pena, in tutto soldi dieci di danari.

7. Se alcuno arà figliuolo che facci arte, si deba fare giurare al nostro Brieve.

Anchora, se veruno di questa arte arà figliuolo che facci arte di becheria, d’età di quindici anni, faccialo giurare all’arte fra otto dì che a lui fia comandato per li Rettori. Il quale se non giurasse, il padre sia tenuto divietarlo dall’arte; et se ciò non facessi, paghi per ciaschuna volta soldi venti di danari.

8. Come veruno non faccia arte con persona che non abia giurato.

Se alcuna persona di questa arte farà questa arte con persona che non abia giurato a questo Brieve, paghi per ciascuna volta, chi contro a ciò facessi, soldi venti di danari.

9. Come i vechi Uficiali debano assegnare a’ nuovi il bene dell’arte.

Sieno tenuti i rettori vechi, Consiglieri, Camarlingo et Notaio, tre dì inanzi alla fine del loro uficio, di rassegniare a’ nuovi Uficiali tutte quelle cose che avessono de’ beni dell’arte, et di rendere piena ragione delle cose che hanno aute a fare: et di questo apparischa scriptura per lo nostro Notaio; alla pena di soldi venti pagare al Camarlingo della detta arte.

10. Come i Rettori siano tenuti di terminare tutte le quistioni degli uomini dell’arte.

Sieno tenuti i Rettori di terminare tutte le quistioni de’ pegni infra quindici dì poi che ’l termine de’ comandamenti fia passato; et se ciò non facessino, siano tenuti di pagare quella quantità che colui ad chui fussi comandato doveva pagare. Anchora, niuno debia appellare da’ comandamenti o da le sententie date da’ nostri Rettori; et chi contro a ciò facessi, paghi per pena il doppio della quantità di quello ch’è la quistione; et chi appellasse et perdessi il piato, o vero la quistione, paghi la detta quistione e le spese fatte dall’arte: et stiesi, della quantità delle spese, alla parola del Rettore solamente.