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della division d’arcadia 477

pretem esse oportet»a 1. Onde Goffrido Vindoniense lasciò scritto: «Legum latores jure debent esse legum expositores»a 2. Ma absit verbo invidia, né s’offendano per questo titolo, quasi l’autor delle legi si faccia lor superiore, com’altre volte movendo a lui più tosto pietà che sdegno s’offesero e ne lasciar la memoria in Serbatoio, per non saper distinguere la potestà legislativa dalla istessa legislazione, delle quali la prima è del popolo ed in conseguenza del principe, dal quale il popolo è rappresentato, la seconda è del filosofo, il quale, benché privato, raccoglie la commune volontà e propone al principe o al popolo le leggi da lui composte per impetrare a quelle la publica autorità, siccome fe’ Solone, Caronda, Zaleuco, Zamolsi e molt’altri pittagorici, niuno dei quali era sovrano delle città in beneficio di cui le leggi composero.

Ma non si debbono a tante distinzioni obbligare coloro i quali pigliando ogni cosa per materia d’azion civile, credono poterla acquistare sopra le pure voci, come se cadessero sotto privato dominio e si potessero vendere ed alienare, o pronunciate da uno venissero a danno dell’altro a perire, e che dall’usanza di convenir insieme sotto certe leggi e titoli, lecita ai privati per sola permission del principe, si persuadono poter tal usanza non solo de jure proprio ritenere, ma anche agli altri, ai quali parimente ciò dal principe si permetta, proibirea 3. Quasi che taluno il quale per toleranza del principe pigliasse l’acqua del mare, interdetta ugualmente che le ragunanze publiche, la potesse all’altro dal principe altresì tolerato, non per autorità del principe ma ex jure sibi quaesito, con azion privata vietare. Qual publica usurpazione di maestà professata con monitori dati alle stampe, siccome in altri sarebbe punibile, così nelle persone loro si rende per la buona fede condonabile, quantunque finora nel mondo la sola ignoranza di fatto ha meritato perdono.




  1. [J. Bodin,] De republ[ica libri sex, Lugduni, Dupuys, 1586], lib. in, c. 6, p. 505.
  2. [Goffrici abbatis Vindocinensis,] Ep[istolae, opuscitla, sermones, Parisiis, Off. nivelliana, 1610], lib. ii, ep. iii.
  3. Lib. i et iii, § In summa, ff. de colleg. illicit.; et ibi Cujac. in Paratit.