Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
DAI QUADERNI DI TRADUZIONE 2361 6. Tutti i gravami feudali, tutti i balzelli, prebende, decime ecc. che finora hanno pesato sulla popolazione della campagna sono abrogati senza nessun indennizzo, 7. Le proprietà fondiariec principesche e degli altri privati, le miniere, le cave ecc. sono trasformate in proprietà dello Stato. In queste tenute sarà esercitata l'agricoltura in grande e coi mezzi moderni della scienza per il vantaggio della collettività. 8. Le ipoteche che gravano le terre dei contadini sono dichiarate proprietà dello Stato. Gli interessi per queste ipoteche saranno dai contadini pagati allo Stato. 9. Nelle regioni dove è sviluppato il sistema dell’affitto, la rendita fondiaria ossia il canone d’affitto sarà pagato allo Stato come imposta. Tutte queste misurea enumerate sotto 6, 7, 8 e 9 sono concepite per diminuire i gravami pubblici o d’altro genere dei contadini e dei piccoli fittavoli, senza diminuire i mezzi necessari al fabbisogno delle spese statali e senza mettere in pericolo la produzione stessa. Il proprietario fondiario che non è né contadino né fitta- volo, non ha nessuna parte nella produzione. ((La sua consunzioneb è pertanto un puro abusoc)). $ 10. Al posto di tutte le banche private sorgerà una banca di Stato, la cui carta ha corso legale. Questa misura rende possibile di regolare il credito nell’interesse di tutto il popolo, e minaa quindi | il dominio dei n bis grandi uomini del denaro \ Poiché essa a poco a poco mette la carta moneta al posto dell’oro e dell’argento, essa abbassa il prezzo dell’indispensabile strumento dello scambio borghese, del mezzo universale di scambio, e permette di la- « « $ cNel ms una variante interlineare: «tenute».
- a Nel ms una variante interlineare: «disposizioni».
b Nel ms una variante interlineare: «Il suo consumo». e Nel ms una variante interlineare: «sopruso».
- Nel ms una variante interlineare: «rovina».
b Nel ms una variante interlineare: «finanzieri».