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Credendo mio padre ch’io fossi a tempo di profittare dell’esibizioni del Cavaliere suddetto, e parendo a lui ch’io avessi bastante talento per passare in un Collegio di gioventù provetta per istudiarvi la Legge, scrisse al Signor Marchese Goldoni, il quale, in conseguenza delle sue promesse, ottenne dal signor Marchese Ghislieri di Pavia (uno de’ Compatroni del Collegio di questo nome) la Patente per essere ammesso fra quegli Alunni. Volle accompagnarmi mio Padre stesso. Si passò per Modona; si provvide egli colà di qualche somma considerabile di danaro, e si fece il viaggio sino a Milano. Ci accolse il Signor Marchese con bontà e con giubilo1. Parve contento di me. Mi trattenne colà quindici giorni col mio Genitore; e in questo tempo ci fece godere quanto vi è di bello e di grande in quella Città illustre, magnifica, ch’io ho cominciato sin d’allora ad amare e stimare, e che in tante altre occasioni ho poi sempre più rispettata ed amata.
Quello però ch’è più rimarcabile in tale fortunata occasione, si è che il Signor Marchese promise a mio Padre una protezione alla mia persona, durevole, operosa, e che doveva stabilire per sempre il mio stato e la mia fortuna. Io doveva restare nel Collegio Ghislieri a Pavia, fintanto che fossi in istato di prendere la Laurea Dottorale in quella cospicua Università. Fatto ciò, dovea io passare in Milano, alloggiare nella casa del Signor Marchese, far la pratica di quel Foro, instradarmi per l’avvocatura, sicuro che la protezione di un Senatore mi avrebbe acquistato del credito, anche prima di meritarlo. Era un grande avvantaggio per me la somiglianza del casato; e la sua interessatezza per me potea farmi passare per una persona, che gli appartenesse più da vicino. Ciò stabilito, il Signor Marchese ci mandò a Pavia, bene accompagnati delle sue più calde raccomandazioni. Giunti colà, credevasi ch’io dovessi passare immediatamente in Collegio, ma quale fu lo stordimento di mio Padre, allorch’ei seppe che per entrarvi vi mancavano tre indispensabili condizioni.
La prima si è, che per legge del Pontefice fondatore non si poteano colà ricevere gli Alunni che nell’età di diciott’anni, ed
io
- ↑ Testo: giubbilo - Ed.