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che dovevano riuscire veramente vessatorie.

Non potevano prendere parte a un corteo nuziale più di dieci donne, sotto pena di 20 soldi per chi le aveva invitate e 10 soldi per le donne che trasgredissero il divieto.

Non era loro permesso di portare il lutto al di là di un anno per il marito, padre, madre, fratello e figlio e di sei mesi pel suocero, suocera, cognati, cognta e figlia, sotto pena di 40 soldi.

Sotto la stessa pena era loro vietato di far visita alle puerpere nei primi otto giorni dopo il parto, fatta però eccezione per le consanguinee di primo, secondo e e terzo grado e per le vicine fino a quattro case dalla abitazione della puerpera.

E dalla multa di 40 soldi era pure colpita la donna che fosse andata alla casa di una persona morta prima di un mese dal giorno della sepoltura, a meno che si trattasse di consanguinei nei gradi suindicati.

Era anche vietato alle donne di stare nelle chiese dalla parte degli uomini o in coro mentre si celebravano gli uffici divini, sotto pena di 5 soldi.

Sotto la comminazione della stessa pena era proibito ad ogni donna, di qualunque condizione si fosse, filare o portare e tenere la rocca nel mulino del comune, in qualunque forno della terra di Montevarchi e nella piazza del comune, cioè dalla metà di via davanti fino alla metà della via di S. Lorenzo (a medio strate anterioris usque ad medium strate sancti Laurentii) come pure in qualunque chiesa di Montevarchi.

Questi nomi di strade mi richiamano un altro capitolo del medesimo statuto del 1376, cioè il 9 del III libro, riguardante i luoghi dove dai banditori