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3 dicembre 1896, dà al R. Provveditore agli Studi la facoltà di permettere che un Comune od una Provincia istituisca un convitto annesso alla scuola normale e di approvare la scelta delle persone preposte alla direzione e all’amministrazione interna di esso; e ciò, in qualche luogo, è stato interpretato come un’opinione contraria all’esistenza dei convitti medesimi. Questa interpretazione veramente, è esagerata, perchè il Governo centrale non può ignorare che i convitti normali servono a integrare la funzione educativa della scuola normale; ma sta il fatto che il suo disinteresse ha nociuto, in parecchie città, alla vita dei convitti medesimi, che sono stati chiusi, ciò che ha messo in imbarazzo molti genitori, i quali, volendo far compiere alle loro figliuole il corso degli studî normali, e desiderando giustamente per esse un’educazione completa, hanno dovuto affidarle a qualche convitto privato di speculazione o ad una famiglia pur che sia.

Se i convitti normali femminili non funzionano bene o non dànno serie garanzie per l’educazione delle giovanette, bisogna riordinarli su solide basi e renderne specialmente obbligatorio il mantenimento per parte dei Comuni o delle Province in cui si trovano le scuole normali, perchè, come ho detto, essi integrano la funzione educativa della scuola stessa e possono contribuire a dare una migliore preparazione alle future maestre e alle future madri di famiglia.

La vita del convitto deve far acquistare alle normaliste le necessarie attitudini al governo della casa, dando quell’educazione domestica che loro viene a mancare per la lontananza dalle famiglie. Perciò, ogni settimana, le allieve debbono assistere per turno alla